Avvalimento non autorizzato della polizia locale e rivalsa del Comune: obbligo di pagamento del privato fruitore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15434 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che, in occasione di una manifestazione, si avvale in concreto del servizio di polizia locale è tenuto a corrispondere al Comune i relativi oneri, anche in assenza di una formale istanza di attivazione del servizio. L’eventuale mancata autorizzazione del lavoro straordinario del dipendente o la violazione degli obblighi procedurali concernenti la preventiva quantificazione e il pagamento anticipato dei costi attengono ai rapporti interni tra l’Ente e il proprio dipendente, ovvero alla responsabilità contabile del funzionario, e non escludono l’obbligo del fruitore. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa del terzo si intende implicitamente autorizzata quando il giudice, nel decreto di fissazione dell’udienza, non abbia riservato di provvedere sull’istanza, e la costituzione del terzo, che non si dolga dell’omessa autorizzazione, sana il vizio ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Comune di Nocera Inferiore proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice, agente di polizia municipale, per crediti retributivi relativi a prestazioni di lavoro straordinario rese in occasione di una manifestazione. Il Comune chiamava in causa la società organizzatrice dell’evento, chiedendo di essere manlevato dagli oneri. Il Tribunale rigettava l’opposizione ma accoglieva la domanda di manleva. La società proponeva appello, respinto dalla Corte di appello di Salerno, che riteneva ammissibile la rivalsa e fondata la pretesa, in quanto la società si era avvalsa del servizio di polizia locale. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il primo e il secondo, e rigettando il terzo.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la questione dell’esonero dal pagamento del servizio in caso di patrocinio comunale non era stata dedotta nei gradi di merito. La società non aveva allegato l’avvenuta proposizione della questione né indicato l’atto processuale in cui ciò era avvenuto, in violazione del principio di autosufficienza. Inoltre, la censura relativa alla violazione del regolamento comunale sulla preventiva quantificazione dei costi è stata considerata insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di interpretazione del provvedimento amministrativo, riservata al giudice di merito. La Corte ha infine precisato che la questione della mancata autorizzazione del lavoro straordinario, non trattata nella sentenza impugnata, è comunque ininfluente, attenendo al rapporto interno tra l’Ente e la lavoratrice.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 38 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali, è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, non essendo stata la questione dell’autorizzazione al lavoro straordinario trattata dalla Corte territoriale.
Sul terzo motivo, la società deduceva l’illegittimità della chiamata in causa del terzo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo stata autorizzata espressamente. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tale giudizio, se l’opponente formula istanza di chiamata e il giudice non si pronuncia, questa si intende implicitamente autorizzata. La costituzione spontanea del terzo, che non si dolga dell’omessa autorizzazione e abbia potuto difendersi, rende rituale la chiamata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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