Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato: rileva la normativa vigente alla data della domanda (TAR Puglia n. 236 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sulla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, di cui all’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, deve essere applicata nella versione vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il requisito della rientranza nelle cd. quote flussi non è più richiesto per le domande presentate successivamente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024. Il provvedimento di diniego fondato esclusivamente sulla mancata rientranza nelle quote flussi risulta, pertanto, illegittimo e va sospeso in sede cautelare, con invito all’amministrazione a provvedere al riesame.
Il Fatto
Un cittadino extra-UE impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva negato la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato. Il diniego era motivato in modo succinto con la ragione assorbente della mancata rientranza del lavoratore nelle cd. quote flussi. Il ricorrente documentava un’assunzione a tempo determinato e deduceva l’illegittimità del diniego alla luce delle sopravvenute modifiche legislative che avevano eliminato il requisito contestato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la domanda di conversione era stata presentata in data 18 novembre 2024, in un momento successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024. Tale intervento normativo ha novellato l’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, non richiedendo più, ai fini della convertibilità del permesso stagionale, il limite della rientranza nelle cd. quote flussi.
Il Collegio richiama la disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024, come convertito, che distingue l’applicabilità delle nuove disposizioni a seconda della natura della norma modificata. Per le disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno, il legislatore ha stabilito l’applicazione dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al d.P.C.M. 27 settembre 2023.
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Tribunale ritiene che al momento della presentazione dell’istanza i nuovi e più favorevoli requisiti fossero già in vigore. Tale conclusione è avvalorata anche dalla circostanza che il provvedimento di diniego, non adeguatamente motivato, risale al 13 gennaio 2026 ed è quindi successivo all’entrata in vigore della riforma.
Sulla base di tali considerazioni, e richiamando un precedente della stessa Sezione, il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, invitando l’amministrazione a procedere al riesame e alla verifica di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per la conversione del permesso stagionale. Le spese della fase cautelare vengono compensate per la novità e peculiarità della materia.
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Nota della Redazione
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