TFR pre-ruolo e termine di decadenza del 15 settembre 2000 (TAR Sicilia n. 3280 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce termine di decadenza sostanziale e limite assoluto e invalicabile di proponibilità della domanda giudiziale relativa alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro pubblico anteriore al 30 giugno 1998. La sua violazione comporta il difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice amministrativo sia del giudice ordinario, per le domande proposte dopo tale data. Non si tratta di termine processuale, ma di decadenza che determina l’estinzione delle domande proposte con ritardo. La natura transitoria della disposizione, volta a regolare il passaggio del contenzioso dal giudice amministrativo a quello ordinario, ne ha superato più volte il vaglio di legittimità costituzionale.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune, dapprima con contratto a tempo determinato dal 2.10.1978 al 31.5.1985 e poi con contratto a tempo indeterminato dal 1.6.1985. Nel 1993 presentava istanza per la liquidazione del trattamento di fine rapporto relativo al solo periodo pre-ruolo. L’Amministrazione negava la liquidazione per decorso della prescrizione; seguivano atti contrastanti, fino alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente e alla nomina dell’organismo straordinario di liquidazione.
Con istanza del 22.10.2020 la ricorrente chiedeva l’ammissione alla massa passiva del credito a titolo di TFR pre-ruolo, per un importo complessivo di euro 7.577,48. Esperito il contraddittorio sul preventivo diniego, la Commissione straordinaria di liquidazione non ammetteva la domanda per intervenuto decorso del termine prescrizionale. Avverso tale deliberazione la ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio un profilo preliminare, assorbente rispetto ai motivi di merito. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. La norma attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 e mantiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su quelle anteriori solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Il Tribunale qualifica quel termine come limite assoluto e invalicabile di proponibilità della domanda. Richiama sul punto un orientamento consolidato, citando TAR Catania, sez. II, n. 3167/2022, TAR Catanzaro, sez. II, n. 1623/2022, TAR Catania, sez. IV, n. 1749/2021 e TAR Palermo, sez. III, n. 2973/2020.
La motivazione chiarisce la natura dell’istituto. Il riferimento alla data del 15 settembre 2000 non delimita la persistenza della giurisdizione amministrativa, ma segna un termine di decadenza per la proponibilità dell’azione. Ne deriva, per le domande tardive, il difetto assoluto di giurisdizione di entrambi i plessi giurisdizionali. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, n. 4415 del 20 luglio 2018, secondo cui la previsione segna il limite assoluto di proponibilità della domanda.
Non si tratta, precisa il Tribunale, di un termine processuale, ma di decadenza sostanziale, che comporta l’estinzione delle domande relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 proposte dopo il 15 settembre 2000. Nel caso concreto la ricorrente ha agito solo nel 2021, in epoca di gran lunga successiva al maturarsi del termine, per fatti pacificamente maturati sotto la previa disciplina.
Il Collegio esclude, ad abundantiam, la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.. Osserva che risale al 2001 la prima pronuncia del giudice regolatore della giurisdizione che ha qualificato quella data come termine di decadenza, citando Cass. civ., Sez. Un., n. 139 del 27 marzo 2001. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; la mancata costituzione dell’Amministrazione esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.