Ottemperanza Carta docente: interessi legali solo dal passaggio in giudicato (TAR Sicilia n. 2654 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può riconoscere gli interessi legali maturati prima del passaggio in giudicato della sentenza portata in esecuzione, quando questa non contenga alcuna statuizione sul punto idonea a fissare il dies a quo dell’obbligazione accessoria. L’art. 112, comma 3, c.p.a. consente la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi esclusivamente per il periodo successivo al formarsi del giudicato. La sola lettura congiunta con la sentenza di primo grado, integralmente confermata, non estende l’oggetto del titolo esecutivo. Resta ferma la condanna dell’amministrazione all’esecuzione in forma specifica del titolo, mediante rilascio della Carta docente e accredito delle somme, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Il Fatto
Una docente non di ruolo ha proposto ricorso per l’ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 146/2025, che aveva confermato la condanna dell’amministrazione al riconoscimento del contributo economico di euro 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato, da destinare alla formazione professionale mediante la Carta docente.
La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero al rilascio della carta elettronica e all’accredito della somma sulla stessa, oltre agli interessi legali, e la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempienza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti che seguono e premette una precisazione rilevante: contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, né la sentenza di appello portata in esecuzione né la pronuncia di primo grado del Tribunale di Marsala, riformata solo in punto di prescrizione per l’anno scolastico 2016/2017, hanno riconosciuto gli interessi legali.
Il giudice richiama il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che la fruizione delle somme deve avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo e che ciò esclude l’attribuzione di una somma di denaro con condanna dell’amministrazione all’erogazione: gli interessati possono pretendere unicamente il rilascio della Carta docente con versamento su di essa delle somme spettanti. Ne consegue che la domanda di integrale riconoscimento degli interessi non è evincibile dal titolo, anche ove letto in combinato disposto con la sentenza di primo grado, quasi integralmente confermata. Sul punto il Collegio richiama la fattispecie analoga decisa da TAR Sicilia, sez. IV, 2 settembre 2026, n. 2588.
La domanda trova però un più limitato accoglimento in forza dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che consente di proporre anche in unico grado davanti al giudice dell’ottemperanza l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Gli interessi legali possono quindi essere riconosciuti solo a partire dal formarsi del giudicato, mancando nel titolo ogni statuizione in grado di far decorrere da un momento anteriore il dies a quo dell’obbligazione pecuniaria accessoria.
Sussistono per il resto i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato risulta da attestazione agli atti e si è verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione è dunque condannata a provvedere all’esecuzione del titolo e a corrispondere gli interessi nei termini precisati, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso, provvederà in via sostitutiva, su sollecitazione della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente munito delle necessarie competenze. Le spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte ai difensori della ricorrente, dichinatisi antistatari.
Nota della Redazione
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