Verifica dei minimi salariali doverosa prima dell’aggiudicazione (TAR Sicilia n. 2113 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, deve attivare il sub-procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi quando il costo della manodopera dichiarato dall’offerente risulti sospetto all’esito del raffronto con l’aliquota di incidenza e il tempo di esecuzione indicati negli atti di gara. La dichiarazione allegata all’offerta non può contraddire il documento principale, dovendosi avere riguardo al dato dell’offerta economica. Le soluzioni tecniche addotte dall’offerente a giustificazione del contenimento del costo del personale sono irrilevanti se non risultano conoscibili dalla stazione appaltante al momento dell’aggiudicazione. Il principio di invarianza delle soglie di anomalia, posto dall’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, preclude al concorrente ammesso di dolersi dell’esclusione di altro operatore, perché la soglia resta cristallizzata. Il mero errore ostativo dell’importo a base d’asta, riconoscibile ictu oculi, è correggibile senza manipolazione dell’offerta.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aggiudicava con Decreto n. 33 del 23 febbraio 2024 la procedura aperta per lavori di protezione del promontorio e riqualificazione delle aree limitrofe. L’aggiudicataria offriva un ribasso del 31,333%, appena inferiore alla soglia di anomalia fissata al 31,335%.
La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione deducendo tre motivi: l’errata esclusione di altro concorrente, che avrebbe mutato la soglia; la mancata verifica del costo della manodopera; l’alterazione dell’importo a base d’asta. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza n. 161/2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio richiama il principio della invarianza delle soglie di anomalia e l’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016: ogni variazione successiva alla fase di ammissione non rileva nel calcolo. Anche accertata l’illegittima esclusione, la soglia resterebbe ferma al 31,335% e la ricorrente non diverrebbe aggiudicataria. L’interesse a ricorrere deve essere diretto, concreto e attuale, come ribadito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 575 del 2024).
Il secondo motivo è fondato. La dichiarazione allegata non può contraddire l’offerta economica, sicché il costo della manodopera va stimato in 290.000 euro. Applicando l’aliquota del 19,539% a un tempo di esecuzione di 300 giorni, quel dato risultava “sospetto”, imponendo la verifica dei minimi salariali ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
La riduzione dei tempi a 210 giorni invocata dalla controinteressata non trovava riscontro negli atti di offerta: l’unico rinvio era al quadro F.05, che indica 300 giorni. Tali soluzioni tecniche non erano quindi conoscibili dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione. L’omessa verifica integra la violazione contestata.
Il terzo motivo è infondato. L’erronea indicazione dell’importo a base d’asta costituisce mero errore ostativo, riconoscibile ictu oculi e correggibile senza indagini ricostruttive né fonti esterne all’offerta, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. V, n. 5344 del 2022; Cons. Stato, n. 7752 del 2020).
Il Collegio accoglie dunque il ricorso nei limiti del secondo motivo e annulla il verbale delle sedute riservate e il decreto di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 34, lett. c), c.p.a., condanna la stazione appaltante ad avviare e concludere il procedimento di verifica entro 30 giorni. Respinta la domanda risarcitoria e di inefficacia del contratto, per difetto di certezza sull’attribuzione del bene della vita. Spese compensate tra le parti private e poste a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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