Diniego permesso soggiorno UE e spese per soccombenza virtuale (TAR Emilia-Romagna n. 357 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione non preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla soccombenza virtuale, quando il ricorrente ne abbia fatto specifica richiesta. Se dagli atti risulta che l’amministrazione ha adottato il diniego nonostante l’interessato avesse già documentato i requisiti contestati, il provvedimento è illegittimo e la parte privata, sostanzialmente vittoriosa, ha diritto al ristoro delle spese di lite. La domanda risarcitoria, invece, va respinta quando manchi la prova documentale del pregiudizio e quando il provvedimento impugnato non abbia inciso sulla posizione sostanziale del richiedente. Il giudizio sulla soccombenza virtuale prescinde dall’esito formale dell’impugnativa e attiene alla fondatezza originaria dei motivi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero residente nel bolognese, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, ricevute le osservazioni, respingeva l’istanza con provvedimento del 19 marzo 2021. Il diniego si fondava su due rilievi: la mancata residenza nella provincia e la non documentata disponibilità di un alloggio idoneo.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 16 d.P.R. n. 394/1999, oltre a eccesso di potere per erronea supposizione dei presupposti di fatto. Chiedeva anche il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio presentava nuova istanza e, nel 2023, otteneva il titolo richiesto. L’amministrazione chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il ricorrente insisteva per la pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verte la decisione su tre statuizioni distinte. Anzitutto dichiara improcedibile la domanda impugnatoria per sopravvenuta carenza d’interesse: è documentato in atti che il ricorrente ha conseguito il permesso di soggiorno UE richiesto, sicché è venuto meno l’interesse a una pronuncia caducatoria.

Sul piano della soccombenza virtuale, il TAR ritiene fondati i vizi dedotti. Dagli atti emerge che il ricorrente aveva già indicato e comprovato, nel corso del procedimento, il possesso dei requisiti abitativi contestati. L’istruttoria amministrativa si è dunque rivelata carente: il diniego è stato adottato senza una corretta valutazione della documentazione prodotta in risposta alla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

La domanda risarcitoria è invece respinta. Il ricorrente l’aveva introdotta genericamente e non l’ha più coltivata. Nel merito, manca la prova documentale del danno asseritamente patito. Il provvedimento impugnato, peraltro, precisava sin da subito che sarebbe stato comunque rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di un anno, lasciando aperta la facoltà di ripresentare l’istanza al mutare delle condizioni. Già l’ordinanza cautelare aveva escluso l’attualità del pregiudizio.

Quanto alle spese, il Collegio riconosce che la reciproca, parziale soccombenza avrebbe potuto giustificare l’integrale compensazione. Ritiene tuttavia equo e conforme a diritto ristorare il ricorrente, che “aveva ragione nel merito”. Condanna quindi l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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