Fiscalizzazione dell’abuso in zona A e silenzio sul permesso in sanatoria (Cons. Stato n. 7041 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego, espresso o tacito, dell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non esaurisce i poteri repressivi dell’amministrazione e non preclude l’applicazione della disciplina della fiscalizzazione dell’abuso. I due procedimenti hanno presupposti diversi: la sanatoria postuma richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia, mentre l’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 mira a sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria per gli interventi ricadenti in zona omogenea A. In tale ambito la norma impone una scelta alternativa e non cumulativa tra riduzione in pristino e sanzione pecuniaria, previa valutazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La sopraelevazione incorporata in un edificio preesistente non integra una nuova costruzione, ma un’opera ulteriore rispetto ai titoli assentiti, la cui abusività deriva dall’essere stata realizzata oltre il loro contenuto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un fabbricato nel nucleo storico di Rivoltella, nel Comune di Desenzano del Garda, ricadente in zona omogenea A e sottoposto a vincolo paesaggistico. Nel corso dei lavori eseguiti in forza di concessioni edilizie degli anni novanta veniva realizzata una sopraelevazione della linea di gronda e delle coperture, con ampliamento di alcune aperture, non contemplata nei titoli.

Il proprietario dell’immobile confinante agiva in sede civile per la violazione delle distanze; la consulenza tecnica accertava un incremento di 61 centimetri. Parallelamente il Comune avviava il procedimento repressivo. I proprietari presentavano istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, sulla quale si formava il silenzio-rifiuto; chiedevano quindi l’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso. Con due provvedimenti del 14 dicembre 2020 il Comune accertava la compatibilità paesaggistica e applicava la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso e l’interessato appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo sosteneva l’efficacia preclusiva del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. La censura non è condivisa: la domanda di sanatoria postuma presuppone la doppia conformità dell’opera, mentre l’art. 33, comma 4 persegue una finalità diversa, ossia l’irrogazione di una sanzione meno grave di quella demolitoria per gli interventi in zona A. Difetta quindi qualsiasi rapporto di incompatibilità o preclusione tra i due procedimenti.

Infondato è anche il motivo sulla decadenza dei titoli edilizi degli anni novanta. Il giudizio non ha ad oggetto la validità delle concessioni originarie, ma il trattamento sanzionatorio della sopraelevazione: l’abusività non deriva dall’invalidità dei titoli, bensì dall’essere l’opera stata realizzata al di fuori del loro contenuto.

Il nucleo centrale riguarda la qualificazione dell’intervento. L’appellante lo riteneva nuova costruzione, con conseguente obbligo di demolizione. La Corte esclude l’assunto: l’opera si è inserita in un edificio preesistente, è rimasta incorporata nel corpo dello stesso e non ha dato luogo a un manufatto autonomo. Poiché il fabbricato ricade in zona omogenea A, opera il regime speciale dell’art. 33, comma 4, che attribuisce all’autorità il potere di scegliere tra rimessione in pristino e sanzione pecuniaria. Il tenore testuale della norma statuisce il carattere alternativo e non cumulativo delle due sanzioni.

Quanto al vincolo paesaggistico, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia valutato l’impatto dell’opera, contenuta nell’entità e percepibile prevalentemente da spazi privati interni. La valutazione non è irragionevole né manifestamente illogica, anche perché gli abusi risalgono al 1993 e antecedono alle modifiche che hanno ristretto le possibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica.

Infine, sulla prova dell’impossibilità del ripristino, la relazione tecnica recepita dal Comune evidenzia il rischio di compromissione delle murature storiche per la rimozione del cordolo sommitale. Le deduzioni dell’appellante non evidenziano errori tecnici manifesti. La scelta della sanzione pecuniaria risulta coerente con il principio di proporzionalità. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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