Vincolo paesaggistico ex lege prescinde dal piano e rende insanabile l’abuso maggiore (Cons. Stato n. 7036 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico derivante dal combinato disposto degli artt. 134, comma 1, lett. b, e 142, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 42 del 2004 opera ex lege e prescinde dall’adozione e dalla vigenza del piano paesaggistico territoriale regionale. La caducazione giudiziale delle prescrizioni del piano non incide sul vincolo, che trova autonoma fonte nella legge statale e in quella regionale. L’art. 23-bis della legge regionale del Lazio n. 24 del 1998 disciplina soltanto l’efficacia temporale delle ulteriori limitazioni poste dal PTPR e lascia impregiudicate quelle ricollegate all’esistenza del vincolo. L’astratta potenzialità edificatoria dell’area non supera la regola per cui l’abuso maggiore in zona vincolata è insanabile, a prescindere che il vincolo comporti inedificabilità assoluta o relativa: il condono resta circoscritto agli abusi minori che non determinano aumento di volumetria.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono relativa a un abuso consistente in box, magazzino e portico, per una superficie complessiva di mq 67,85, pertinenziali all’abitazione principale. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando che l’area interessata ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 e 142 d.lgs. n. 42 del 2004.
I ricorrenti hanno proposto appello deducendo la violazione degli artt. 23-bis e 36-bis della legge regionale del Lazio n. 24 del 1998 e della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2020, oltre al travisamento dei fatti. Secondo la tesi difensiva, la caducazione del piano paesaggistico territoriale regionale avrebbe fatto venir meno il vincolo, non essendo configurabile alcuna limitazione al di fuori delle previsioni del piano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, confermando che le opere sono state realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il Collegio ha chiarito che l’art. 23-bis della legge regionale n. 24 del 1998 si limita a disciplinare l’efficacia temporale delle ulteriori limitazioni derivanti dal piano, senza incidere sulle prescrizioni che la stessa legge ricollega all’esistenza del vincolo.
La Corte ha poi valorizzato l’art. 7 della legge regionale n. 24 del 1998, dedicato alla protezione dei corsi delle acque pubbliche, che ha introdotto il vincolo paesaggistico per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al r.d. n. 1775 del 1933, con la relativa fascia di rispetto di 150 metri. Tale vincolo esiste nel Lazio anche a prescindere dal d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 36-bis, comma 2, della legge regionale, secondo cui, in caso di contrasto tra le prescrizioni del piano e le disposizioni del Capo II, prevalgono quelle più restrittive, applicabili anche in assenza di piano, come confermato dall’art. 21. Decorso inutilmente il termine per l’approvazione del piano, operano esclusivamente le norme di tutela del Capo II.
Quanto alle restanti censure, la Corte le ha qualificate come mere reiterazioni dei motivi di primo grado, prive di confronto con la sentenza impugnata. L’astratta potenzialità edificatoria dell’area non esclude la portata del vincolo né la sanabilità delle sole opere minori che non comportano aumento di volumetria. L’appello è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’integrazione della motivazione di primo grado e della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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