Esclusione da concorso e colpa della PA: irrilevante la sola illegittimità dell’atto (Cons. Stato n. 8431 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione, da valutare unitamente al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità degli elementi di fatto, al carattere vincolato della statuizione e all’ampiezza della discrezionalità. La colpa della PA si individua nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili. Nel giudizio risarcitorio per tardivo arruolamento, la colpa va esclusa quando emergono indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino il comportamento dell’amministrazione, anche in ragione della condotta del candidato. Il concorso di colpa del danneggiato, ex artt. 2056 e 1227 c.c., esclude la violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia da parte dell’amministrazione. La sola illegittimità dell’atto, pertanto, non basta a fondare il diritto al risarcimento del danno.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al corpo della polizia penitenziaria, era stato escluso dalla procedura di assunzione con decreto del Ministero della Giustizia del 24 dicembre 2001, motivato dalla presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi. L’esclusione era stata impugnata e annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 10712 del 21 dicembre 2012, passata in giudicato. Con ricorso del 2013, il candidato aveva chiesto il risarcimento del danno da tardivo arruolamento, oltre alla retrodatazione della nomina e al danno previdenziale.
In corso di causa era emerso un ulteriore provvedimento di esclusione, fondato su un asserito deficit uditivo, e un provvedimento di immissione in ruolo con decorrenza dal 3 luglio 2015, conosciuto solo nel luglio 2022 e impugnato con motivi aggiunti. Il TAR aveva rigettato la domanda per difetto di prova della colpa. L’appellante ha censurato la decisione sotto molteplici profili, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello, integrando la motivazione del primo giudice. Anzitutto delimita l’oggetto: la domanda risarcitoria riguarda il danno da tardivo arruolamento derivante dal primo provvedimento di esclusione, mentre la condotta successiva — il secondo provvedimento e il ritardo nell’esecuzione dei giudicati — non è stata azionata con autonoma domanda. Il diritto di credito muta in ragione del fatto costitutivo, sicché i due danni corrispondono a due distinti diritti.
La Corte esclude la pertinenza della disciplina unionale: la vicenda è puramente interna, priva di elementi di transnazionalità e non incide sulle libertà garantite dal diritto UE. Non sussistono presupposti per il rinvio pregiudiziale sollecitato dall’appellante.
Sul merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’illegittimità dell’atto è solo indice presuntivo della colpa (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2882 del 2018 e n. 4020 del 2013). Nel caso concreto, la presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi costituisce elemento sintomatico della pregressa assunzione di cannabis, idoneo a giustificare il comportamento dell’amministrazione; a ciò si aggiunge che la verificazione si svolse a distanza di tempo dal procedimento. Tale presenza è imputabile allo stesso candidato e ne denota una colpa, rilevante ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., che esclude la violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia da parte della PA.
Il rigetto dei motivi sulla colpa comporta l’assorbimento del motivo sul danno previdenziale, non configurabile come omessa pronuncia. Quanto alla retrodatazione, la relativa domanda non può accogliersi: manca la colpa dell’amministrazione e non è invocabile il giudicato di annullamento, poiché l’appellante non ha allegato la posizione in graduatoria né il dies a quo. L’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 subordina l’immissione in ruolo al superamento degli esami teorico-pratici e all’esaurimento del corso.
L’appello è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della vicenda e della presenza di provvedimenti amministrativi comunque illegittimi.
Nota della Redazione
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