Il floor dei TEE virtuali illegittimo se ancorato al cap ministeriale annullato (TAR Lombardia n. 2326 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per l’adempimento degli obblighi di efficienza energetica non costituisce rimborso integrale dei costi sostenuti per l’acquisto dei titoli di efficienza energetica, ma una regolazione che deve riflettere l’andamento del prezzo di mercato, senza scollamenti significativi da esso. Il full cost recovery non è principio assoluto: la determinazione del livello di rimborso integra una valutazione tecnico-discrezionale dell’Autorità, sindacabile solo se manifestamente incongrua o irragionevole. È illegittima la fissazione del floor dei TEE virtuali in 10 euro quando essa sia il mero risultato del cap di 250 euro/TEE introdotto da un decreto ministeriale già annullato in sede giurisdizionale, perché in tal modo il Ministero vincola per relationem la tariffa, invadendo la competenza esclusiva dell’Autorità. Resta riservato in capo all’Amministrazione il potere di rideterminarsi nel rispetto dei rilievi del giudice.

Il Fatto

La società ricorrente, distributrice di energia, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019, passata in giudicato, e in via subordinata l’annullamento della deliberazione ARERA n. 270/2020/R/EFR, con la quale l’Autorità ha rivisto il contributo tariffario riconosciuto ai distributori nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Impugnati anche il d.m. 10 maggio 2018 e il regolamento del GME sulle transazioni bilaterali.

L’azione di ottemperanza è stata respinta con sentenza non definitiva n. 438/2021, confermata in appello, che ha lasciato impregiudicate le censure di illegittimità. Nel merito la ricorrente ha articolato sei motivi, contestando i criteri di determinazione del contributo, l’inclusione degli scambi bilaterali e la disciplina dell’acquisto allo scoperto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’ordinamento prevede un contributo, non la remunerazione a piè di lista dei costi: diversamente, l’onere di un obbligo imposto per ragioni di interesse generale sarebbe integralmente traslato sui consumatori. Il d.m. 11 gennaio 2017 ammette un valore massimo di riconoscimento, coerente con l’art. 1, comma 1, legge n. 481/1995, che impone di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali. Richiamando la sentenza TAR Lombardia n. 1431/2020 e Cons. Stato n. 1593/2022, il Tribunale conferma che la regolazione può discostarsi dai dati di mercato solo entro limiti di significatività.

È invece fondato il secondo motivo, limitatamente al floor di 10 euro dei TEE virtuali. L’Autorità ha calcolato detto valore muovendo dal cap di 250 euro/TEE, già annullato con la sentenza n. 2538/2019. Poiché il prezzo dei TEE virtuali spetta al Ministero e la tariffa è competenza esclusiva di ARERA, l’eventuale vincolo implicito del d.m. 10 maggio 2018 avrebbe travalicato i confini delle competenze, come già riconosciuto dal Tribunale. La delibera è quindi illegittima in parte qua.

Il corrispettivo addizionale, invece, non è censurabile. La grandezza obiettivo considerata comprende l’obiettivo complessivo di tutti i distributori, residui inclusi: se si sottraesse la quota ottemperabile con TEE virtuali si avrebbe un segnale fittizio di minore scarsità. Inammissibili i rilievi su futuri meccanismi di riconoscimento, formulati in termini ipotetici.

Infondati i motivi sull’inclusione degli scambi bilaterali, alla stregua di TAR Lazio n. 11828/2020: gli scambi fuori mercato sono uno dei due veicoli di trasferimento dei TEE e la loro mancata valorizzazione ha reso necessaria la correzione. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di lesione attuale, potendo la norma regolamentare essere impugnata solo con l’atto applicativo; nel merito la forbice del 20% risponde comunque alla ratio del decreto. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *