Ottemperanza al decreto ingiuntivo e notifica senza formula esecutiva dopo Cartabia (TAR Sicilia n. 3512 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo giudiziale notificato all’amministrazione dopo il 28 febbraio 2023 è idoneo a fondare l’azione di ottemperanza anche quando sia stato notificato con la sola attestazione di conformità e senza spedizione in forma esecutiva. Il novellato art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D.lgs. n. 149/2022, ha abrogato la necessità della formula esecutiva a decorrere da tale data, sicché la notificazione così eseguita vale a far decorrere il termine di 120 giorni per l’ottemperanza. Spetta all’amministrazione intimata, e non al creditore, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. In difetto di tale prova sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente ha adito il TAR per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1668/2022 del 28.11.2022, con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto alla struttura sanitaria intimata il pagamento di una somma complessiva di euro 66.049,46, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo per effetto del decreto di esecutorietà n. 806/2023 del 06.02.2023, ed è stato notificato all’azienda sanitaria in data 17 marzo 2023.
La struttura sanitaria, regolarmente intimata, non si è costituita. Con ordinanza n. 1614 del 02.05.2024 la Sezione ha rilevato che non risultava notificato il decreto di esecutorietà e ha chiesto alla ricorrente di depositare la prova della notifica del titolo in forma esecutiva, con la ricevuta di consegna della relativa PEC in formato .eml.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda l’idoneità del titolo notificato a fondare l’azione di ottemperanza quando la notificazione sia avvenuta senza la formula esecutiva. La ricorrente ha rappresentato di avere notificato il decreto il 17 marzo 2023 con attestazione di conformità e senza formula esecutiva, in applicazione degli artt. 475 e 479 c.p.c. come riformulati dall’art. 3, comma 34, D.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023, come previsto dall’art. 35, comma 8, D.lgs. citato.
Il Collegio ha ritenuto fondate tali deduzioni. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione dopo il 28 febbraio 2023 nella nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., con conseguente idoneità della notificazione a far decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996. La circostanza che il decreto di esecutorietà non risulti a sua volta notificato non è stata considerata ostativa, proprio in ragione della nuova disciplina.
Il Tribunale ha poi rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da ciò la conclusione che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato alla struttura sanitaria di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale competente, perché provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto