Revoca abilitazione Entratel: obbligatoria la procedura di vigilanza dell’art. 25 D.M. 164/1999 (TAR Calabria n. 1215 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 322/1998 non può essere disposta senza il previo esperimento della procedura di vigilanza dettata dall’art. 25 D.M. n. 164/1999. Tale disciplina non è circoscritta alle sole irregolarità sul rilascio del visto di conformità, ma è funzionalmente preordinata alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel. L’amministrazione finanziaria deve quindi contestare le irregolarità con processo verbale, assegnare al professionista il termine per eliminarle o per produrre osservazioni e, solo decorso inutilmente tale termine, trasmettere la documentazione all’ufficio competente per la revoca. L’omessa concessione di tale termine integra violazione di legge e lede le prerogative difensive del professionista.

Il Fatto

Il ricorrente, intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, unitamente al processo verbale di contestazione. La determinazione trae origine da controlli sull’attività di trasmissione e di assistenza fiscale, dai quali sarebbero emerse plurime anomalie: tardiva o omessa trasmissione di dieci dichiarazioni, mancata consegna al contribuente della dichiarazione trasmessa e della comunicazione di ricezione, carente esibizione della documentazione, irregolare apposizione del visto e difetto dei requisiti di onorabilità.

Il professionista lamenta la violazione dell’art. 25 D.M. n. 164/1999, assumendo che l’Agenzia, dopo aver correttamente avviato il procedimento e assegnato un termine di dieci giorni per sanare due irregolarità, abbia poi contestato, a distanza di oltre sei mesi, un’ulteriore e numerosa serie di violazioni e disposto la revoca senza consentirgli di porvi rimedio. L’amministrazione resiste, sostenendo che la procedura dell’art. 25 opererebbe solo per le violazioni in materia di visto di conformità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la scansione procedimentale imposta dall’art. 25 D.M. n. 164/1999: la richiesta di atti e documenti per verificare il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale; la redazione del processo verbale di constatazione, con indicazione delle irregolarità e assegnazione di un termine non superiore a novanta giorni per eliminarle o per produrre osservazioni; l’ordine, in caso di osservazioni non soddisfacenti, di eliminare le irregolarità entro trenta giorni; la trasmissione della documentazione all’ufficio competente per la revoca solo dopo l’inutile decorso di tale termine.

Decisivo è il richiamo testuale del comma 3, che collega espressamente l’attività di vigilanza alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 322/1998. Da qui il rigetto della tesi dell’Agenzia: il perimetro di cogenza della procedura non è limitato alla revoca del visto di conformità, ma copre anche la revoca dell’abilitazione telematica.

Il Collegio sottolinea la distinzione tra le due fonti: l’art. 25 D.M. n. 164/1999 disciplina il procedimento, mentre l’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 322/1998 regola i profili sostanziali delle irregolarità, individuando i casi in cui la revoca è possibile. La tesi dell’amministrazione, oltre a contrastare con la lettera della norma, condurrebbe a un esito irragionevole, assicurando maggiori garanzie procedimentali alla revoca del visto di conformità rispetto a quella dell’abilitazione telematica.

Un ulteriore argomento è tratto dallo stesso provvedimento impugnato, che richiama l’art. 25 D.M. n. 164/1999 pur involgendo la sola revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica. Accertata l’applicabilità della disciplina, la censura è fondata: dopo la seconda serie di contestazioni l’Agenzia ha disposto la revoca senza assegnare al professionista alcun termine per porre rimedio alle irregolarità, comprimendo le sue prerogative difensive.

La censura, avente valenza assorbente, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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