Contributo tariffario TEE: illegittimo il floor calcolato su cap ministeriale annullato (TAR Lombardia n. 2325 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per l’adempimento dell’obbligo di acquisto dei titoli di efficienza energetica non assicura l’integrale remunerazione dei costi sostenuti, ma costituisce una regolazione chiamata a bilanciare l’economicità e redditività del servizio con la tutela degli utenti, dell’ambiente e dell’uso efficiente delle risorse. La determinazione del livello di riconoscimento appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Autorità ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. È illegittima la fissazione del valore minimo (floor) dei titoli virtuali operata sul presupposto di un tetto massimo ministeriale già annullato in sede giurisdizionale, perché il Ministero non può vincolare per relationem la competenza tariffaria esclusiva di ARERA. La sola allegazione di un futuro e ipotetico incremento dei prezzi non integra interesse attuale a ricorrere.
Il Fatto
La società ricorrente, distributrice di energia, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019 e, in via autonoma, l’annullamento della deliberazione ARERA n. 270/2020/R/EFR, con la quale l’Autorità ha rivisto il contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della medesima pronuncia.
L’azione di ottemperanza è stata respinta con sentenza non definitiva, confermata in appello, che ha lasciato impregiudicate le censure di illegittimità. La ricorrente ha quindi articolato sei motivi, contestando i criteri di quantificazione del contributo per gli anni d’obbligo 2018 e 2019, l’inclusione degli scambi bilaterali, il corrispettivo addizionale e la soglia di accesso all’acquisto allo scoperto di certificati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 1, comma 1, legge n. 481/1995 impone di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli interessi generali, ma non introduce alcun meccanismo di rimborso a piè di lista. Il d.m. 11 gennaio 2017 prevede un valore massimo di riconoscimento, ammettendo che l’impresa non recuperi integralmente quanto speso. Richiamando la sentenza n. 1431 del 2020, il Tribunale ribadisce che la regolazione deve riflettere l’andamento dei prezzi di mercato senza tradursi in un significativo scollamento. La scelta di non erogare conguagli per il 2018 è congruamente motivata e sorretta da istruttoria autonoma, come confermano le misure transitorie delle deliberazioni n. 487/2018 e n. 209/2019.
Il secondo motivo è parzialmente accolto. ARERA ha determinato il floor di 10 euro sui titoli virtuali muovendo da un tetto di 250 euro/TEE che non può più ritenersi valido, essendo stato annullato dalla sentenza n. 2538/2019. Poiché il prezzo dei titoli virtuali è riservato al Ministero e la tariffa alla competenza esclusiva dell’Autorità, l’eventuale vincolo implicito del d.m. 10 maggio 2018 avrebbe travalicato i confini delle competenze regolatorie. La delibera è quindi annullata in parte qua, salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi.
Respinita la censura sul corrispettivo addizionale: la formula dell’art. 4.2 dell’Allegato A considera l’obiettivo complessivo di tutti i distributori, comprensivo dei residui, e il contributo è riconosciuto in ragione della scarsità di titoli sul mercato. I rilievi su futuri meccanismi correttivi sono formulati in termini ipotetici e generici, dunque inammissibili.
Quanto agli scambi bilaterali, il Collegio richiama la sentenza del TAR Lazio n. 11828/2020: la loro inclusione è coerente con la funzione di individuare un valore rappresentativo dei certificati, essendo essi uno dei due veicoli di trasferimento. Analoghe considerazioni valgono per la soglia del 18% dell’anno d’obbligo necessaria all’acquisto allo scoperto, doglianza formulata in forma dubitativa e priva di supporto probatorio.
Il sesto motivo è dichiarato inammissibile: la norma regolamentare va impugnata unitamente al provvedimento applicativo che rende concreta la lesione. Nel merito, la forchetta del 20% risponde alla ratio del decreto ministeriale e la sua riduzione comprimerebbe eccessivamente le fattispecie rilevanti.
Nota della Redazione
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