Foglio di via obbligatorio fondato su pericolosità attuale senza avviso di avvio (TAR Toscana n. 1938 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio è misura di prevenzione con funzione cautelare e di tutela anticipata rispetto alla commissione di reati: la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, perché l’urgenza è in re ipsa e connaturata alla rimozione di una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. Il presupposto della misura non è la condanna penale, ma un giudizio di pericolosità attuale per la sicurezza pubblica, fondato su comportamenti del destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati. La dedizione al reato può quindi desumersi da precedenti di polizia e da un recente deferimento all’autorità giudiziaria. La durata della misura resta affidata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per irrazionalità o abnormità.
Il Fatto
La ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dalla Questura di Firenze, che le fa divieto di far ritorno nel Comune di Campi Bisenzio per la durata di tre anni. Propone quattro censure: mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; difetto di istruttoria e di motivazione sui presupposti; insussistenza della dedizione al reato per assenza di sentenze penali di condanna; sproporzione della durata.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si costituiscono in giudizio per resistere. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La Questura ha esplicitato nel provvedimento le ragioni di urgenza che consentivano di prescindere dall’avviso. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la comunicazione di avvio non è richiesta per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento con funzione cautelare e urgenza in re ipsa, diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 maggio 2020, n. 857; T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 24 luglio 2018, n. 249; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1185).
Quanto al secondo e terzo motivo, il Tribunale ritiene dimostrata l’appartenenza della ricorrente alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Rileva l’ampia serie di precedenti di polizia non contestati espressamente — furto, furto aggravato, ricettazione, rapina, possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso — e il recente deferimento all’autorità giudiziaria in stato di libertà per ricettazione.
La pericolosità in termini oggettivi e di attualità non può quindi dubitarsi. Il provvedimento ha funzione di tutela anticipata: è diretto a impedire il protrarsi di condotte che denotino un comportamento antisociale lesivo dei beni della sicurezza e della tranquillità pubblica. Le misure personali di prevenzione — avviso orale e foglio di via obbligatorio — sono finalizzate a prevenire i reati, non a reprimerli, e presuppongono un giudizio di pericolosità fondato su comportamenti attuali.
Il quarto motivo è parimenti infondato. L’amministrazione ha determinato la durata della misura sulla base di una valutazione discrezionale, rispetto alla quale non emergono indici di irrazionalità o abnormità. Il ricorso è respinto, con spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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