Ammissione con riserva ed esame superato: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Toscana n. 1946 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione da parte dell’alunno ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo di non ammissione precedentemente espresso. L’esame finale implica un apprezzamento globale del candidato, sicché il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella posta a base della delibera di non ammissione. Ne deriva la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta dall’annullamento dell’atto impugnato. Il principio trova applicazione anche quando l’ammissione con riserva sia stata disposta in via cautelare e le prove siano state superate con valutazione positiva.
Il Fatto
Il ricorrente, studente dell’ultimo anno di un liceo scientifico, ha impugnato la delibera con cui il Consiglio di classe, a maggioranza e con tre docenti contrari, ne aveva disposto la non ammissione all’esame di Stato. La decisione si fondava su insufficienze in tre discipline: Fisica, Filosofia e Inglese. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e la contrarietà della delibera ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, oltre alla violazione del PTOF, valorizzando l’ottimo percorso scolastico pregresso, i problemi di salute e gli impegni istituzionali assunti.
Con decreto cautelare presidenziale il ricorrente è stato ammesso con riserva a sostenere l’esame nella sessione suppletiva; con successiva ordinanza collegiale il Collegio ha consentito la prosecuzione con la prova orale, confermando il fumus boni iuris. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, per effetto del decreto cautelare, il ricorrente ha sostenuto le prove scritte e la prova orale, riportando una votazione complessiva di 68/100 grazie all’aggiunta dei crediti scolastici maturati. Il superamento dell’esame è documentato agli atti.
Su questa premessa il TAR formula il principio che sorregge la decisione: l’esame finale implica un apprezzamento globale del candidato, con la conseguenza che il giudizio positivo si fonda su una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella su cui si basava il precedente giudizio di non ammissione. La valutazione positiva assorbe dunque il giudizio negativo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che afferma costantemente tale orientamento, citando Consiglio di Stato, Terza Sezione, 9 agosto 2024, n. 7071, oltre a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 18 luglio 2025, n. 2734, T.A.R. Umbria, 15 luglio 2025, n. 604, T.A.R. Marche, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 774 e altre pronunce conformi.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: l’annullamento dell’atto impugnato non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, già in possesso del titolo di studio. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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