Accesso agli atti pubblicati on line e carenza di interesse ad agire (TAR Lombardia n. 282 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire per l’accesso agli atti è attuale e concreto solo quando la documentazione richiesta non sia già nella disponibilità del richiedente. La pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione costituisce la modalità ordinaria di conoscibilità dei dati e integra adempimento dell’onere di ostensione. Ne consegue che, ove gli atti richiesti siano già pubblicati on line, difetta ab origine la condizione dell’azione e il ricorso è inammissibile, con prevalenza di tale statuizione sulla cessazione della materia del contendere. Resta invece respinta, nel merito, la domanda di accesso a un documento ulteriore quando il ricorrente non chiarisca l’interesse attuale e concreto alla sua conoscenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per il reclutamento del docente nella scuola secondaria, per una determinata classe di concorso. All’esito delle prove risultava collocato in graduatoria e indicava le sedi preferite, chiedendo l’assegnazione a una provincia diversa da quella poi attribuita. Ritenendo di aver diritto a una sede più favorevole in base allo scorrimento, presentava istanza di accesso all’Ufficio Scolastico Regionale per ottenere copia della comunicazione di rinuncia di altro candidato, dell’elenco delle disponibilità reali a una certa data e degli elenchi delle rinunce per la stessa classe di concorso.

A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto alla copia degli atti. Si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito, producendo una nota di riscontro con cui il Dirigente indicava i link ai documenti già pubblicati sul sito dell’Ufficio. Il ricorrente, con successiva memoria, riconosceva il parziale soddisfacimento dell’istanza ma insisteva per la copia della dichiarazione di rinuncia del candidato che lo precedeva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo di condizione dell’azione. Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per due delle tre voci di accesso, insistendo sulla terza. Il Tribunale osserva però che la inammissibilità, riguardando le condizioni dell’azione, precede logicamente la cessazione della materia del contendere e va esaminata per prima.

Nel merito del presupposto, il TAR rileva che l’Amministrazione, pubblicando le operazioni concorsuali sui propri siti istituzionali, ha adempiuto l’onere di garantire e rendere accessibili gli atti in suo possesso. La pubblicazione on line costituisce la modalità ordinaria di conoscibilità dei relativi dati, secondo il richiamato T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 1444 del 2023. Già alla data della domanda di accesso, e a maggior ragione a quella di notifica del ricorso, la documentazione era pubblicata e a disposizione del richiedente.

Quanto richiesto — graduatorie, posizione dei singoli candidati e assegnazione delle cattedre — era dunque desumibile dalla consultazione del sito. Ne deriva che il ricorrente ha agito per ottenere atti già pubblicati: il suo interesse alla conoscenza non si configurava come attuale né concreto. Parimenti, in capo all’Amministrazione non sussisteva alcun obbligo di ostensione, potendo gli atti essere conosciuti tramite accesso al sito. Sul piano processuale ciò determina la carenza della condizione dell’interesse ad agire fin dalla proposizione del ricorso e quindi l’inammissibilità in parte qua.

Il Collegio respinge invece nel merito la domanda reiterata di acquisire copia della dichiarazione di rinuncia del candidato. Non è revocabile in dubbio, come risulta dalla documentazione pubblicata, che questi abbia rinunciato all’assegnazione. A fronte di tali risultanze, il ricorrente non ha chiarito l’interesse attuale e concreto sotteso alla richiesta, né quali elementi della dichiarazione sarebbero stati utili alla tutela dei propri interessi. L’interesse perseguito era aspirare a una determinata sede, ma la rinuncia del candidato che lo precedeva non rendeva necessaria la conoscenza del contenuto dell’atto.

Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della situazione di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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