Sanzione disciplinare militare e proporzionalità: la consegna cede al richiamo (TAR Calabria n. 2086 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella scelta della sanzione disciplinare di corpo il comando non dispone di un potere libero, ma deve commisurare la misura al tipo di mancanza e alla sua gravità, secondo i criteri dell’art. 1355 cod. ord. mil., considerando i precedenti di servizio, il grado, l’età e l’anzianità del militare. Il giudice amministrativo sindaca la proporzionalità della scelta sanzionatoria e non si limita alle sole ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza. Ove la condotta integri una lieve mancanza o una omissione da negligenza, la sanzione della consegna è sproporzionata e va preferito il richiamo o il rimprovero. Il ritardo di un giorno nella comunicazione dell’esito della visita medica, giustificato dalle circostanze e seguito dall’immediata presentazione in servizio, non giustifica la consegna.

Il Fatto

Il ricorrente, Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto alla sanzione disciplinare della consegna di giorni due per non aver informato prontamente il comandante diretto e il comando di appartenenza dell’esito della visita medica che lo aveva giudicato idoneo al servizio. L’amministrazione ha contestato la violazione degli artt. 713, 717 e 748 del d.P.R. n. 90/2010.

Il militare ha impugnato la sanzione e il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma si sono costituiti sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il terzo motivo, relativo alla proporzionalità della sanzione. La condotta contestata consiste nell’aver comunicato l’esito della visita il giorno successivo, essendo stato informato del giudizio di idoneità solo alle ore 18.

Il Collegio ricostruisce la cornice sanzionatoria. L’art. 1358 cod. ord. mil. gradua le sanzioni di corpo in richiamo, rimprovero, consegna e consegna di rigore. L’art. 1359 riserva il richiamo alle lievi mancanze o alle omissioni causate da negligenza; l’art. 1360 prevede il rimprovero per le lievi trasgressioni; l’art. 1361 commina la consegna per più gravi trasgressioni e per la recidiva.

La scelta, osserva il Tribunale, non è libera: deve essere proporzionata alla gravità della condotta, secondo i criteri dell’art. 1355 cod. ord. mil., che impone di considerare i precedenti di servizio, il grado, l’età e l’anzianità. Nel caso concreto il militare non ha precedenti disciplinari e non può ritenersi che abbia agito intenzionalmente: ha appreso l’esito alle ore 18, ha affrontato un lungo viaggio ed è rientrato a mezzanotte, presentandosi in servizio alle ore 8 del giorno seguente.

Queste circostanze, non smentite dall’amministrazione, incidono sul giudizio di gravità. La condotta può essere al più qualificata come lieve mancanza o omissione da negligenza, sanzionabile con il richiamo, o come lieve trasgressione, sanzionabile con il rimprovero. Il Tribunale rileva inoltre che, in sede di reclamo, l’amministrazione ha respinto la censura invocando l’insindacabilità della valutazione e la sindacabilità solo per manifesta illogicità: tale impostazione è errata, perché l’amministrazione non ha fatto corretta applicazione dei criteri dell’art. 1355, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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