Foglio di via obbligatorio e valutazione complessiva delle condotte del destinatario (TAR Calabria n. 1689 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di foglio di via obbligatorio adottato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la valutazione dei presupposti della pericolosità per la sicurezza pubblica e della dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità pubblica è unitaria e complessiva. L’intervenuta assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” per uno soltanto dei reati posti a base del provvedimento non elide il giudizio di pericolosità, ove gli altri episodi e i precedenti di polizia lo confermino. Il Questore può fondare il provvedimento sulla proposta dell’Arma che richiama i precedenti, anche senza trasfonderli analiticamente nella motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della legittimità e della congruità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale, inibendogli di farvi ritorno senza autorizzazione per tre anni, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. A base dell’ordine vi è una proposta dei Carabinieri che riferisce reati di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico, commessi in una stazione ferroviaria, oltre a vari precedenti di polizia.

Il ricorrente deduce la falsità del presupposto, avendo riportato assoluzione per il reato di atti osceni, e lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dei diritti partecipativi. Con motivi aggiunti censura l’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziaria. Le amministrazioni intimate eccepiscono il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e chiedono il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Il provvedimento non è stato emesso dal Ministero della Difesa né attiene ad attività da esso svolta: ne consegue il difetto di legittimazione passiva e l’estromissione dal giudizio.

Nel merito, il Tribunale tratta congiuntamente i motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, per la loro connessione logico-giuridica. Il provvedimento questorile si fonda sulla proposta dei Carabinieri, che riferisce l’episodio della stazione e richiama “vari precedenti di polizia per vari reati”.

La difesa sostiene che, intervenuta l’assoluzione per gli atti osceni, residuerebbe il solo episodio di resistenza e mancherebbero i presupposti di legge. La censura è infondata. Il Collegio valorizza la condotta complessiva: il soggetto, alla vista dei militari, è fuggito, si è divincolato con un colpo al costato di un carabiniere, è fuggito di nuovo e ha colpito al collo un altro militare con un ombrello. Da tali condotte emerge chiaramente la pericolosità sociale.

L’assoluzione per gli atti osceni non incide, dunque, sulla valutazione complessiva. A ciò si aggiungono i precedenti di polizia per molestia, sostituzione di persona, violenza privata, minaccia e danneggiamento, che integrano l’ulteriore presupposto della dedizione alla commissione di reati che offendono la tranquillità pubblica.

Il Tribunale esclude ogni rilievo al fatto che il provvedimento non richiami direttamente i precedenti penali: essi sono contenuti nella proposta dei Carabinieri, espressamente richiamata dal Questore e posta a base del foglio di via. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *