Silenzio-inadempimento e obbligo di concludere il procedimento anche dopo l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2216 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una legittima istanza della parte privata, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. L’adozione di atti meramente interlocutori e di natura non provvedimentale non integra il dovere di provvedere. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di persistente inadempienza, un commissario ad acta. La domanda di annullamento proposta dal controinteressato con semplice memoria non notificata è inammissibile. La pendenza di un ricorso straordinario avverso i provvedimenti commissariali resta estranea all’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento repressivo.
Il Fatto
Il condominio ricorrente aveva già ottenuto, con una precedente pronuncia del Tribunale, l’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune su un’istanza volta a reprimere alcuni abusi edilizi. In quella sede il giudice aveva ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento, nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il commissario insediatosi ha ingiunto al controinteressato la demolizione delle opere abusive. Il controinteressato non ha ottemperato e il Comune non ha attivato alcuna iniziativa esecutiva. Il condominio ha quindi sollecitato più volte l’Amministrazione, da ultimo con istanza del 26 febbraio 2024, senza ottenere un provvedimento conclusivo. Da qui il ricorso per far accertare il silenzio-inadempimento e ottenere la condanna del Comune a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la posizione del controinteressato, che con memoria non notificata ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal commissario. La richiesta è inammissibile, perché formulata con un semplice atto difensivo privo di notificazione: la domanda di annullamento non può essere introdotta in questa forma, a prescindere da ogni ulteriore rilievo.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui, a fronte di una legittima richiesta della parte privata, l’Amministrazione è tenuta a definire il procedimento ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. Il dovere di provvedere non è soddisfatto dall’adozione di atti meramente interlocutori e di natura non provvedimentale, che non chiudono il procedimento e non incidono sulla posizione dell’istante.
La circostanza che il Comune abbia replicato con una nota, assicurando che l’iter repressivo avrebbe avuto seguito, non vale a escludere l’inerzia. Allo stesso modo resta irrilevante, sul piano dell’obbligo di concludere, la pendenza del ricorso straordinario proposto dal controinteressato avverso il provvedimento commissariale: quella iniziativa non incide sul dovere dell’Amministrazione di definire il procedimento richiesto dal condominio.
Il ricorso va pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina quale commissario ad acta il Dirigente di un’Area di un diverso Comune, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità, che provvederà nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e del controinteressato, in solido tra loro ma nella misura della metà per ciascuno, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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