Foglio di via obbligatorio: necessari i requisiti delle misure di prevenzione (TAR Lombardia n. 328 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, quale misura di prevenzione personale, presuppone la compresenza dei requisiti oggettivi dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e di quelli soggettivi dell’art. 2, essendo i primi un prius logico rispetto ai secondi. La misura non si rivolge a chi ha commesso un singolo episodio illecito, ma a coloro che risultano dediti, in via non occasionale, al compimento di attività delittuose. Il provvedimento deve essere motivato e indicare in quale delle categorie tipizzate rientra l’interessato, dando conto degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione di pericolosità. L’amministrazione non può fondare la misura su una sola denuncia, né su precedenti genericamente richiamati e non dimostrati, tanto più se archiviati o inesistenti nei certificati del casellario.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura, ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, le ha ordinato di lasciare il territorio di un Comune entro 48 ore, vietandole di farvi ritorno per due anni. L’atto si fondava su una denuncia per furto con destrezza, sul riconoscimento operato dalla vittima e su generici precedenti di polizia, oltre che sull’assenza di ragioni residenziali, di domicilio o lavorative per la presenza nel Comune.
La ricorrente ha dedotto di essere studentessa e lavoratrice con contratto a tempo indeterminato e di trovarsi in quei luoghi per ragioni familiari, essendo legata da rapporto di parentela con il nonno materno ivi residente. Ha quindi proposto ricorso articolando due motivi: violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e difetto di motivazione, da un lato; omessa comunicazione di avvio del procedimento ex legge n. 241/1990, dall’altro. Nel corso del giudizio è emersa l’archiviazione del procedimento penale per i fatti oggetto della segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e chiarisce che l’art. 1 individua i requisiti oggettivi, mentre l’art. 2 quelli soggettivi: entrambi devono sussistere, ma i primi costituiscono un prius nel procedimento di adozione del provvedimento. La misura incide sulla libertà personale del soggetto, limitandone la libertà di movimento garantita dall’art. 16 Cost., e per questo il legislatore ha imposto che sia disposta con provvedimento motivato, previa adeguata istruttoria e congrua valutazione degli elementi di fatto.
Nel caso concreto il provvedimento non indica in quale delle categorie tipizzate dall’art. 1 rientri la ricorrente. La Questura si è limitata a ritenerla soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica sulla base di una denuncia a piede libero e di altri precedenti di polizia richiamati in modo generico. L’amministrazione non ha allegato né dimostrato in cosa consistano tali precedenti, né ha prodotto le comunicazioni di notizia di reato richiamate.
La documentazione prodotta in giudizio ha smentito il quadro istruttorio: il procedimento penale relativo al fatto del 2016 si è concluso con archiviazione per insussistenza di elementi a carico, prima dell’adozione del provvedimento gravato, e la ricorrente non risulta avere precedenti penali o carichi pendenti secondo i certificati del casellario.
Il Collegio rileva quindi che l’amministrazione ha applicato la misura sulla base di una sola ipotesi di fatto di reato, contravvenendo alla ratio dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011: la disposizione riguarda chi è dedito al compimento di plurime attività delittuose, non chi ha commesso un singolo episodio illecito. Parimenti non è emerso in che modo si sia ritenuto che la ricorrente non svolga attività lavorativa o non abbia rapporti personali idonei a giustificare la presenza nel Comune, circostanze peraltro smentite dalla documentazione.
Accolto il primo motivo per insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1, il secondo resta assorbito, non potendo offrire alla ricorrente utilità maggiore. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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