Fondi separati per retribuzione di risultato dei dirigenti dei vigili del fuoco (Cons. Stato n. 4530 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comporta una gestione unitaria delle risorse. Le allocazioni di bilancio e le procedure di distribuzione restano distinte per i dirigenti generali e per i primi dirigenti e dirigenti superiori, in ragione di fonti di alimentazione e destinatari differenti. Tale separazione trova conferma, con previsioni di carattere meramente ricognitivo, negli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 42/2018 e risale al periodo di contrattualizzazione del pubblico impiego. La riduzione dell’acconto sulla retribuzione di risultato trova fondamento nell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, che opera in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e non determina alcuna discriminazione in danno dei dirigenti generali.
Il Fatto
Due dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impugnavano davanti al TAR Lazio la nota con cui l’amministrazione rifiutava di annullare in autotutela il provvedimento del 4 settembre 2014. Con tale atto il Capo del Dipartimento aveva rideterminato in diminuzione l’acconto relativo alla retribuzione di risultato per l’anno 2015.
I ricorrenti sostenevano che il fondo per le retribuzioni di risultato fosse unico e dovesse essere distribuito in modo identico tra tutte le qualifiche dirigenziali, con conseguente diritto agli importi previgenti e al conguaglio. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. I dirigenti hanno proposto appello, lamentando che il giudice di primo grado, pur riconoscendo l’unicità del fondo, ne avesse poi ammesso la gestione non unitaria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato. Anzitutto la riduzione dell’acconto trova fondamento nell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010: dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente. Il dato normativo sorregge quindi la scelta dell’amministrazione.
Quanto alla pretesa gestione unitaria, il Collegio condivide l’impostazione del TAR: il fondo si caratterizza per differenti voci che lo alimentano e per distinte procedure di distribuzione. Il carattere separato delle allocazioni e delle correlate procedure risulta confermato, in via assorbente, dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 42/2018, con previsioni meramente ricognitive e non innovative. Il fondo richiamato è quello già previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 250/2010, che a sua volta rinvia all’art. 8 del d.P.R. n. 29 novembre 2007.
Il carattere ricognitivo è dimostrato dalla ricostruzione storica. Già l’art. 41, comma 4, del CCNL del 10 novembre 1997 aveva istituito un fondo unico per la dirigenza. Gli artt. 41 e 42 del CCNL del 5 aprile 2001 previdero poi, per ciascuna amministrazione, un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia, ferma l’operatività dei preesistenti fondi per i dirigenti di livello non generale. Gli artt. 51 e 58 del CCNL del 21 aprile 2006 confermarono tale assetto.
L’art. 8 del d.P.R. n. 29 novembre 2007 si limita a confermare l’utilizzabilità delle regole sulle gestioni separate. Esso richiama l’art. 44 del CCNL del 10 novembre 1997, nonché gli artt. 51 e 58 del CCNL del 21 aprile 2006, e il richiamo individua solo le fonti di finanziamento, lasciando intatti i meccanismi distinti per qualifica. Neppure l’art. 81, comma 3, del CCNL del 21 aprile 2006 deroga a tali meccanismi, limitandosi a una differente nomenclatura delle voci retributive.
Il Collegio esamina poi la censura sulla pretesa disparità di trattamento. L’applicazione del limite riferito all’anno 2010 ha impedito di far confluire nei rispettivi fondi le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato. Nel quadriennio 2011-2014 le riduzioni hanno riguardato sia il fondo dei dirigenti generali sia quello dei primi dirigenti e dirigenti superiori. Le differenze nell’erogazione discendono quindi da un meccanismo non irragionevole previsto dalla disposizione primaria, proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nessuna discriminazione è stata compiuta in danno degli appellanti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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