Parere tardivo di settore interno e silenzio assenso in conferenza di servizi (TAR Calabria n. 2055 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di semplificazione previsto dall’art. 14-bis, comma 2, lett. c), l. n. 241/1990, che attribuisce efficacia di assenso senza condizioni al silenzio dell’amministrazione che non renda il proprio atto entro il termine perentorio, non si applica al parere negativo tardivamente espresso da un settore della stessa amministrazione procedente. Tale parere, benché reso in sede di conferenza di servizi, non integra il fenomeno della compartecipazione di più amministrazioni alla decisione, ma una valutazione interna, la cui composizione resta nell’ambito dell’organizzazione dell’ente. Ne consegue che i termini e i meccanismi della conferenza non sono invocabili per neutralizzarlo. Parimenti, le misure premiali del c.d. Piano casa regionale non trovano applicazione per i progetti presentati dopo che la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità per violazione dell’art. 9 Cost., né possono essere sostituite dalle misure della legge regionale sulla rigenerazione urbana se l’istante non ha richiesto il riesame.

Il Fatto

Una società presenta il 15 giugno 2022 istanza di autorizzazione alla demolizione e ricostruzione con parziale ampliamento di un complesso commerciale, invocando le misure del c.d. Piano casa regionale. Il S.U.A.P. comunale indice la conferenza di servizi; interviene un parere negativo dell’ufficio provinciale e segue un preavviso di diniego, controdedotto dalla società con memoria del 5 ottobre 2022. Dopo un periodo di inerzia, il Comune invita le amministrazioni a esprimersi entro quarantacinque giorni, richiamando l’art. 14-bis l. n. 241/1990. Il parere tecnico negativo del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e S.U.E. giunge solo il 25 luglio 2023 e su di esso si fonda il rigetto del 18 settembre 2023.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo l’inefficacia del parere tardivo e, nel merito, l’applicabilità delle misure premiali regionali in luogo della disciplina pianificatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il meccanismo di semplificazione derivante dal combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c) e dell’art. 2, comma 8-bis l. n. 241/1990: nell’ambito della conferenza di servizi il parere negativo tardivo è inefficace e la posizione dell’amministrazione si assume favorevole senza condizioni. Ritiene tuttavia che tale regola non operi nel caso concreto.

La ragione è strutturale. La conferenza decisoria presuppone il concorso di più amministrazioni, o di gestori di beni o servizi pubblici, chiamate a esprimersi su una medesima istanza. Nel caso di specie il parere negativo proviene da un settore della stessa amministrazione procedente, e non da un soggetto distinto. Il Tribunale qualifica la fattispecie come composizione interna di valutazioni espresse da uffici diversi dello stesso ente, ciascuno competente per angolazioni prospettiche differenti. A questa composizione non si applicano termini e meccanismi della conferenza: il primo motivo è quindi respinto.

Il secondo motivo investe il merito. La l.r. n. 25/2022 ha abrogato il Piano casa e ha introdotto la disciplina sulla rigenerazione urbana, prevedendo all’art. 14 la facoltà di chiedere il riesame dei progetti in corso di istruttoria. La legge di interpretazione autentica del 2022 è stata poi abrogata, ripristinando il significato originario della norma transitoria. Il Collegio rileva però che la società, con la memoria del 5 ottobre 2022, non ha domandato l’applicazione delle misure della legge sulla rigenerazione urbana, dichiarando anzi di non averle richieste e insistendo sulla normativa previgente. Le misure premiali di quest’ultima, tuttavia, non sono più invocabili: la Corte costituzionale n. 219 del 2021 ha dichiarato illegittime, per violazione dell’art. 9 Cost., le proroghe che consentivano interventi in deroga alla pianificazione per un tempo indefinito. Il progetto, presentato il 15 giugno 2022, resta quindi escluso dal Piano casa.

Il ricorso è respinto. La rapida successione di normative regionali incoerenti giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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