L’ordine di demolizione resta eseguibile nel termine solo dopo il dissequestro penale (Cons. Stato n. 4538 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione emessa su un immobile sottoposto a sequestro penale è valida ed efficace, ma il termine assegnato al destinatario per ottemperare resta sospeso fino al dissequestro: la sua esecutività è differita al momento in cui il bene viene restituito alla disponibilità dell’obbligato. Ne consegue che l’inottemperanza può essere contestata e sanzionata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 solo se la parte non abbia adempiuto entro novanta giorni dalla rimozione del vincolo cautelare. In sede di riedizione del potere l’amministrazione è tenuta a verificare preliminarmente la persistenza del sequestro prima di procedere a nuova contestazione.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Campania ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza del Comune di Pozzuoli che le aveva ingiunto il pagamento di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La sanzione era stata irrogata per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di un ambiente chiuso adibito a cucina, ricavato dalla trasformazione di un terrazzino abusivo, realizzato in zona vincolata sul piano paesaggistico.

Il primo giudice aveva respinto tutte le censure: impossibilità di ottemperare per effetto del sequestro penale, mancanza dell’avvertimento formale circa la sanzione pecuniaria, difetto di istruttoria e di motivazione sulla congruità della misura rispetto al tempo trascorso. L’appello contesta il rigetto sia sul profilo dell’ineseguibilità dell’ordine, sia su quello della mancata formalizzazione dell’accertamento di inottemperanza e dell’affidamento ingenerato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, che investe le conseguenze del sequestro penale sull’accertamento dell’inottemperanza. Il dato fattuale è dirimente: il provvedimento cautelare era stato adottato prima dell’ordinanza ingiunzione, sicché il vincolo penale già precludeva l’esecuzione del comando demolitorio nel momento in cui l’amministrazione contestava l’inerzia.

Il punto di diritto concerne la rilevanza del sequestro rispetto alla validità e all’efficacia della sanzione. Il Consiglio di Stato ricostruisce tre orientamenti. Il primo ravvisa la nullità dell’ordine ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, per impossibilità giuridica dell’oggetto; se il vincolo sopravviene nel termine, si configura invece la inefficacia, secondo la distinzione richiamata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2337 del 2017. Il secondo, a lungo prevalente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 283 del 2016; Cass. pen., Sez. III, n. 9186 del 2009), reputa il sequestro irrilevante e pone a carico del destinatario l’onere di chiedere il dissequestro. Il terzo, intermedio, riconosce la validità dell’atto ma sospende l’esecutività fino al dissequestro, con decorrenza del termine da quel momento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 638 del 2024; Sez. VII, n. 5504 del 2024; Sez. VI, n. 6157 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 8720 del 2024).

La Sezione aderisce a quest’ultimo indirizzo, che realizza un equilibrio tra interesse pubblico alla tutela del territorio e diritto di difesa. L’orientamento dell’irrilevanza imporrebbe infatti un onere di dissequestro non previsto dalla legge e pregiudicherebbe la strategia difensiva penale; quello della nullità radicale eccederebbe nella direzione opposta. La soluzione intermedia consente di contestare l’inottemperanza soltanto decorsi novanta giorni dal dissequestro.

Ne deriva l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del provvedimento che aveva dichiarato l’inottemperanza e irrogato la sanzione pecuniaria. Il secondo motivo resta assorbito per difetto di ulteriore utilità. In fase di riedizione del potere l’amministrazione dovrà verificare se il bene sia ancora sottoposto a sequestro, evenienza resa prevedibile dall’anteriorità del vincolo. Le spese del doppio grado sono interamente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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