Revoca dell’aggiudicazione su interdittiva antimafia e responsabilità della stazione appaltante (Cons. Stato n. 4524 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non è sufficiente ai fini del risarcimento del danno da art. 2043 c.c., dovendo l’istante provare il danno subito e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa della pubblica amministrazione. La revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante a seguito di informativa interdittiva antimafia integra esercizio di un potere vincolato ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, con esclusione di margini di sindacato di merito sui presupposti accertati dal Prefetto. La legittimità della revoca va valutata con riferimento al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum, restando ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva. In materia di interdittiva antimafia l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con esclusione della colpa quando le acquisizioni informative risultino astrattamente idonee a fondare un giudizio plausibile sul rischio di infiltrazione.

Il Fatto

La società appellante, consorzio in liquidazione, aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un’opera viaria. Nel febbraio 2014 la Prefettura emetteva nei suoi confronti un’informativa interdittiva antimafia; la Provincia, stazione appaltante, revocava conseguentemente l’aggiudicazione con determinazione del 18 febbraio 2014.

Il TAR Lazio annullava in sede giurisdizionale l’interdittiva e gli atti consequenziali; su tale presupposto la società agiva per il risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Interno e della Provincia. Il TAR respingeva la domanda, escludendo la responsabilità di entrambe le amministrazioni. Proponeva quindi appello la società, lamentando l’applicazione di un regime di responsabilità di tipo oggettivo, proprio della materia degli appalti pubblici.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, respingendo i tre motivi per connessione logica. Il Collegio distingue anzitutto le posizioni sostanziali e processuali della stazione appaltante e dell’amministrazione prefettizia, valutando la prima con riferimento alla revoca e la seconda all’adozione dell’interdittiva.

Quanto alla Prefettura, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con esclusione della colpa quando le acquisizioni informative trasmesse dagli organi di polizia risultino astrattamente idonee a un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, ancorché in concreto insufficienti a legittimare la misura (richiamata C.G.A.R.S. n. 233 del 2024). L’interdittiva ha natura cautelare e preventiva, in bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. (Cons. Stato n. 1743 del 2016), e determina un’incapacità giuridica ex lege, parziale e temporanea (Adunanza Plenaria n. 3 del 2018).

Quanto alla Provincia, la Corte ribadisce il principio, da ultimo espresso da Cons. Stato n. 6010 del 2024, secondo cui non basta il mero annullamento del provvedimento, occorrendo la prova del danno e dell’elemento soggettivo. La revoca per sopravvenuta interdittiva esprime un potere vincolato: la stazione appaltante non può sindacare nel merito i presupposti accertati dal Prefetto e deve conformarsi alle risultanze degli accertamenti, salvo che l’interdittiva sia già stata sospesa o annullata. La validità della revoca si apprezza con il principio del tempus regit actum, con riferimento alla data di adozione.

La Corte respinge l’argomento fondato sulla giurisprudenza eurounitaria: la natura oggettiva della responsabilità nella materia degli appalti non è invocabile, perché l’interdittiva antimafia si colloca fuori dalla procedura ad evidenza pubblica e attiene a profili di prevenzione tipici dell’ordinamento nazionale (Cons. Stato n. 1401 del 2018). L’appellante non ha fornito la prova dei presupposti dell’illecito aquiliano.

Infine, è respinta la censura di violazione del giudicato: la sentenza del 2016 aveva annullato l’interdittiva e la revoca, ma non aveva valutato l’antigiuridicità della condotta ai fini risarcitori, onde l’effetto preclusivo dell’art. 2909 c.c. non opera in ragione del diverso petitum. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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