Il decreto di esproprio come condizione dell’azione può intervenire prima della decisione (Cass. civ. Sez. 1 n. 3342 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’emissione del decreto di esproprio costituisce una condizione dell’azione di opposizione alla stima, e non un presupposto processuale, con la conseguenza che è sufficiente che il provvedimento ablatorio intervenga prima della decisione della causa. Il decreto, come qualsiasi atto amministrativo, deve essere provato per iscritto, e la sua omessa produzione determina l’improcedibilità della domanda. Tale principio, già affermato sotto la disciplina previgente, resta valido anche con riferimento al d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario.
Il Fatto
Una società, proprietaria di aree ricomprese nel perimetro di un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, proponeva opposizione avverso l’indennità di esproprio, determinata in via provvisoria, lamentando che la stessa fosse stata quantificata in misura non satisfattiva. Il Consorzio eccepiva l’improcedibilità del ricorso, poiché il decreto di esproprio non era ancora stato emanato al momento della proposizione dell’opposizione. Nelle more del giudizio di primo grado, il decreto di esproprio veniva adottato e la Corte d’appello, respinta l’eccezione preliminare, accoglieva l’opposizione. Avverso tale pronuncia il Consorzio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la mancata declaratoria di improcedibilità dell’opposizione per essere stata proposta prima dell’adozione del decreto di esproprio. La Corte ha richiamato il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 4241 del 02/03/2004, secondo cui il decreto di espropriazione costituisce condizione dell’azione. Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 11261 del 2016 e con l’ordinanza n. 3099 del 2020, confermando la sua vigenza anche sotto la disciplina del d.P.R. n. 327 del 2001.
La Corte ha quindi precisato che, essendo la condizione dell’azione suscettibile di verificarsi anche nel corso del processo, è sufficiente che il provvedimento ablatorio intervenga prima della decisione. La pronuncia della Corte territoriale è risultata pertanto conforme a diritto, essendo il decreto di esproprio stato adottato prima della decisione del giudizio di opposizione. Con riferimento alla dedotta tardività della produzione documentale, la censura è stata ritenuta inammissibile, poiché la controversia è regolata dal rito sommario di cognizione, ex art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, che demanda al giudice la disciplina degli atti di istruzione.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della CTU per mancata risposta alle osservazioni, è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha chiarito che la censura non riguardava un “fatto” ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — inteso come dato materiale — ma un vizio di motivazione. Nel merito, è emerso che il consulente aveva fornito risposte alle osservazioni e che la Corte d’appello aveva espressamente preso posizione su di esse, rendendo la doglianza una mera sollecitazione a una diversa lettura del materiale istruttorio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Consorzio alla refusione delle spese di lite. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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