Sanzione per inottemperanza alla demolizione e responsabilità del comproprietario (Cons. Stato n. 6318 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura reale e prescinde dall’individuazione dell’autore materiale dell’abuso. Essa colpisce il proprietario o il comproprietario che, trovandosi in rapporto con la res, non si sia adoperato per rimuovere le conseguenze dell’illecito edilizio. L’inottemperanza costituisce illecito di natura permanente, che si protrae fino alla cessazione della situazione di illiceità, senza che lo spirare del termine di novanta giorni estingua l’obbligo di rimozione. Il comproprietario destinatario della sanzione può rivalersi nei confronti dell’autore materiale della violazione. La notifica dell’ordine a uno solo dei comproprietari non inficia la legittimità del procedimento repressivo.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Scafati, impugnavano l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva contestato la realizzazione di opere abusive e, in seguito, l’ingiunzione che applicava loro una sanzione pecuniaria di € 15.000,00 per l’inottemperanza a quel provvedimento. A fondamento del ricorso deducevano di non essere autori materiali dell’abuso, essendo la proprietà già divisa e dovendo la sanzione essere irrogata esclusivamente nei confronti della comproprietaria indicata come responsabile.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso. Proposta impugnazione, il Comune si costituiva per resistere. La causa giungeva in decisione all’udienza del 27 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei documenti nuovi, rilevando che la sentenza del Tribunale ordinario era già stata depositata nel giudizio di primo grado e che, dunque, non opera il divieto dell’art. 104 c.p.a.

Nel merito, gli appellanti lamentavano la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e del giudicato esterno formatosi sulla responsabilità penale della comproprietaria. Il Consiglio di Stato richiama la regola già espressa dal TAR: l’ordinanza di demolizione può essere notificata a uno solo dei comproprietari e al responsabile dell’illecito, poiché la funzione dell’atto è ripristinatoria e non sanzionatoria.

La Corte riconosce che il primo giudice non ha esaminato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la responsabilità della comproprietaria. Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5242 del 2019; Sez. VII, n. 11397 del 2022; Sez. VI, n. 6519 del 2022; Cass. civ., Sez. II, n. 22646 del 2022), l’inottemperanza all’ordine di demolizione è illecito permanente, che non si esaurisce con il decorso dei novanta giorni.

La norma introdotta dalla legge n. 164 del 2014 ha aggiunto, alla perdita del bene, una sanzione amministrativa pecuniaria di natura afflittiva, diretta a tutelare i valori degli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost. e a stimolare il proprietario non responsabile a eliminare le conseguenze dell’abuso. L’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 ha chiarito che l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e va emanato anche verso chi non ha commesso la violazione. La successiva Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 ha confermato la finalità di prevenzione generale e speciale della misura.

Da qui il rigetto dell’appello: la sanzione colpisce chi non si è adoperato per rimuovere l’illecito, salva la rivalsa verso l’autore materiale. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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