Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se il compenso è vincolato (TAR Toscana n. 1582 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., presuppone che la clausola contrattuale lasci permanere in capo all’amministrazione una posizione di potere o un margine valutativo. Quando invece la clausola individua compiutamente l’an e il quantum del compenso revisionale secondo parametri certi e obiettivi, la pretesa dell’appaltatore si configura come mera domanda di adempimento contrattuale. La controversia ha allora ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo adito dichiara conseguentemente il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La ricorrente, società affidataria di servizi di pulizia, ha stipulato con la centrale di committenza una convenzione per l’affidamento dei servizi presso gli istituti scolastici. Il rapporto esecutivo è stato definito tramite ordinativo principale di fornitura del 16 dicembre 2013, nell’ambito di tale convenzione. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi a partire dal settembre 2018, oltre all’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione e alla condanna al pagamento dell’importo maturato, con interessi moratori.

La struttura scolastica resistente e il Ministero, costituitisi, hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso per intervenuta decadenza dal diritto alla revisione, non avendo la società presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è giunta alla decisione sull’udienza del 17 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione relativa a una clausola convenzionale di revisione del corrispettivo in un appalto pubblico di servizi. Richiama l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie sulla clausola di revisione del prezzo nei contratti a esecuzione continuata o periodica. L’ambito di tale giurisdizione ha assunto portata ampia e generale, includendo le ipotesi in cui la clausola implichi la permanenza di un potere dell’amministrazione committente.

Tale ampiezza incontra però un limite. Quando è in contestazione solo l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum del corrispettivo, la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale. Ne deriva l’accertamento di un diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato n. 1069 del 2024 e n. 7291 del 2023, e alla giurisprudenza costituzionale sul riparto, segnatamente le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.

Applicando tali coordinate al caso, il Collegio rileva che la clausola contrattuale individua compiutamente le tempistiche, con primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo e previa formale comunicazione. Individua altresì i criteri di determinazione dell’importo, pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il diritto alla revisione risulta così ancorato a criteri certi e obiettivi.

Anche il richiamo ai dati standardizzati per tipo di servizio, pubblicati annualmente dall’ISTAT, conferma che si tratta di parametri obiettivi e prestabiliti. In presenza di essi nessuna posizione autoritativa né discrezionale compete alla pubblica amministrazione. La discrezionalità si è esaurita, assorbita da vincolanti parametri contrattuali. Viene quindi in esame una richiesta di adempimento di prestazione già disciplinata, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario anche quanto all’accertamento della decadenza prospettata.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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