Ordinanza sindacale di bonifica illegittima senza accertamento in contraddittorio (TAR Sicilia n. 337 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 è illegittima quando manchi un’istruttoria completa e una motivazione esauriente sull’imputabilità soggettiva della condotta, fondata almeno su ragionevoli presunzioni, e quando siano omessi gli accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo. La responsabilità del proprietario per dolo o colpa richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo. Il verbale della polizia giudiziaria è atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, inammissibilmente impugnato, e non determina la legittimazione passiva delle Amministrazioni statali. L’accordo di cessione gratuita delle aree e il pregresso impegno comunale alla bonifica escludono la colpa dei proprietari.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie in quota parte di terreni nel Comune di Caltagirone, hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 57 del 14/06/2024, con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, ha ordinato di provvedere entro trenta giorni alla bonifica e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle aree, secondo quanto risultante dal Verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute del 30/08/2023.
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per assenza dell’incombente istruttorio in contraddittorio, il difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 e, nel merito, l’assenza del presupposto e l’irragionevolezza. L’impugnazione è stata estesa al verbale, evocando in giudizio anche i Ministeri della Salute e della Difesa e il Comando dei Carabinieri. Il Comune non si è costituito; le Amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in rito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali. Il Verbale del 30/08/2023 è un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia giuridica, che ha costituito solo un elemento di conoscenza per le statuizioni comunali. Solo l’ente locale aveva titolo per difendere il proprio operato, salvo l’ipotesi, mai verificatasi, di una querela di falso che avrebbe coinvolto il Ministero della Difesa.
Da ciò discende l’inammissibilità della impugnazione del verbale, inidoneo a incidere in modo attuale, concreto e diretto sull’interesse delle ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è fondato. La disciplina dell’art. 192, commi 1-3, d.lgs. n. 152/2006 impone che l’imputabilità della violazione al proprietario sia accertata a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui è illegittima l’ordinanza adottata in mancanza di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione sull’imputabilità soggettiva, quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni, citando T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, sentenza n. 361/2023, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 528/2021 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1554/2019.
Nessun accertamento in contraddittorio è mai stato svolto: ciò vizia irrimediabilmente il provvedimento e assorbe le censure del primo motivo. Quanto al secondo, la conformazione naturale delle aree, che rende difficile apporre recinzioni lungo il fossato, esclude sul piano oggettivo una responsabilità omissiva dei proprietari per non aver posto presidi contro l’accesso di terzi.
Sul piano soggettivo, il pregresso impegno del Comune alla bonifica, sul presupposto di finanziamenti pubblici, e l’accordo di cessione gratuita delle aree del 16/07/2009, in cui l’ente si era rappresentato proprietario di particelle adibite a discarica e limitrofe, escludono ogni colpa delle ricorrenti: dalla gestione non ottimale della discarica appare verosimile una propagazione dei rifiuti alle aree contigue. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento della sola ordinanza sindacale n. 57 del 14/06/2024 e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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