Obbligo del Comune di rimuovere rifiuti abbandonati e autonomia dal processo penale (TAR Lombardia n. 1650 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è tenuto a emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 quando il proprietario dell’area ne faccia istanza e la presenza dei rifiuti sia comprovata. L’obbligo di provvedere non è escluso dallo svolgimento di un procedimento penale in corso, poiché sussiste autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale. L’avvio degli atti istruttori non soddisfa l’interesse del richiedente, che può essere soddisfatto solo dall’adozione del provvedimento finale. Ne consegue l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, con fissazione del termine per concludere il procedimento e conversione del rito per la domanda risarcitoria.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria dal 2013 di un’area sita in Milano sulla quale erano presenti ingenti quantità di rifiuti abbandonati, riconducibili a un campo nomadi abusivamente stanziato sul compendio fino all’anno 2022. Con istanza del 4 luglio 2023 la società ha chiesto al Comune l’emanazione di un’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, volta all’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere i rifiuti, anche con eventuale esecuzione in danno dei responsabili.

L’istanza è rimasta inevasa, così la società ha instaurato il giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nelle more, il Comune ha avviato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza nei confronti di soggetti individuati, per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dà atto che la presenza del campo e dei rifiuti sulla proprietà non risulta contestata ed è confermata dalla documentazione prodotta, tra cui un provvedimento di sequestro preventivo. Rigetta poi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune: l’interesse della ricorrente può essere soddisfatto solo con l’emanazione di un provvedimento e non con l’adozione degli atti prodromici allo stesso.

Nel merito il ricorso è fondato. Lo dimostra lo stesso Comune che, sebbene tardivamente, ha avviato il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento richiesto. La difesa comunale sosteneva che all’epoca della richiesta fossero ancora in corso le istruttorie per l’accertamento dei responsabili e che solo grazie a due pronunce del Tribunale penale di Milano fosse stato possibile avviare il procedimento.

Il Collegio respinge l’argomento richiamando l’evidente autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento penale, con richiamo a TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, n. 70 dell’11.2.2010, secondo cui un’assoluzione in sede penale non esclude l’obbligo del soggetto di attivarsi comunque per la rimozione degli effetti inquinanti.

Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina al Comune di concludere il procedimento avviato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In applicazione dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. dispone la conversione del rito per la trattazione della domanda di risarcimento del danno. Le spese sono liquidate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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