Fondo di riequilibrio comunale e immodificabilità del gettito ICI stimato (Cons. Stato n. 5266 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rideterminazione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale il gettito ICI stimato in 9.193 milioni di euro, fissato dall’accordo del 1° marzo 2012, è immodificabile e non può essere integrato con il diverso dato ISTAT successivamente aggiornato. È invece illegittimo, per difetto di istruttoria, l’impiego di un dato statistico in luogo del dato effettivo ai fini della determinazione del gettito ICI, in violazione dell’art. 2 del d.m. 8 agosto 2012. Da ciò discende l’effetto conformativo che impone all’Amministrazione di rieditare la propria discrezionalità e procedere alle compensazioni. La domanda di condanna è inammissibile quando l’obbligo di rideterminazione deriva già dalle statuizioni conformative e quando venga in rilievo una discrezionalità non ancora consumata.
Il Fatto
Il Comune di Venezia impugnava davanti al TAR Lazio la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 ottobre 2012, recante la metodologia per la revisione delle distribuzioni comunali relative alle componenti ICI e IMU, unitamente alle conseguenti rideterminazioni pubblicate dal MEF e dal Ministero dell’Interno. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dei Ministeri a rideterminare i valori del gettito ICI e le stime del gettito IMU, ricalcolando il quantum del Fondo sperimentale di riequilibrio secondo i criteri recepiti nel decreto del 4 maggio 2012.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 01677/2023, dichiarava improcedibile il ricorso, sul presupposto che con altra decisione lo stesso Tribunale avesse già annullato la nota ministeriale nei confronti di tutti i Comuni italiani, riconoscendo efficacia ultra partes al vizio dedotto. Il Comune proponeva appello, contestando la declaratoria per violazione dell’art. 74 c.p.a. e riproponendo i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sul rilievo che, nel momento in cui il ricorso veniva trattenuto in decisione, l’interesse del Comune non poteva dirsi venuto meno. La sentenza del TAR Lazio n. 15818/2022 non era ancora passata in giudicato: l’eventuale riforma di quel pronunciamento avrebbe potuto far rivivere la nota ministeriale e, con essa, l’interesse alla decisione.
Accolto il motivo processuale, il Consiglio esamina le censure di merito riproposte dall’appellante, incentrate sulla violazione dell’art. 13, commi 11 e 17, del d.l. n. 201/2011. Il Comune lamentava l’abbandono del dato ICI effettivo risultante dai certificati a consuntivo, la “correzione” arbitraria dei dati consolidati e l’introduzione di componenti virtuali nella stima del gettito IMU.
Tali censure sono state ritenute del tutto analoghe a quelle esaminate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8312 del 2023, richiamata quale precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. In quella sede si è confermato il richiamo alla sentenza n. 5008 del 2015, secondo cui il dato del gettito ICI stimato in 9.193 milioni di euro era alla base dell’accordo del 1° marzo 2012 e non poteva essere modificato tenendo conto del diverso dato ISTAT aggiornato.
È stato invece condiviso il ragionamento del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità dei provvedimenti alla luce dell’art. 2 del d.m. 8 agosto 2012, per essere stato utilizzato un dato statistico in luogo di un dato effettivo. Le censure del Comune di Venezia vengono quindi accolte negli stessi limiti, fermo restando il gettito stimato di 9.193 milioni di euro.
Il Collegio fissa l’effetto conformativo: l’Amministrazione dovrà rieditare la propria discrezionalità e procedere alle compensazioni, con termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. La domanda di condanna è respinta perché inammissibile: l’obbligo di rideterminazione discende già dalle statuizioni conformative e viene in rilievo una discrezionalità non ancora consumata. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.