L’urgenza che legittima il provvedimento monocratico del Presidente AGCOM deve essere oggettiva (Cons. Stato n. 5265 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento monocratico adottato dal Presidente di un’Autorità amministrativa indipendente in forza di una clausola regolamentare derogatoria della competenza collegiale deve esplicitare i presupposti di straordinarietà, necessità e urgenza che ne consentono l’adozione. L’urgenza rilevante è quella oggettiva, non quella legata a meri fatti organizzativi interni soggetti all’esclusivo controllo dell’Amministrazione. Il difetto di tali presupposti non integra un vizio meramente formale, ma una violazione sostanziale della norma attributiva della competenza. La ratifica collegiale intervenuta oltre il termine perentorio per l’irrogazione della sanzione è elusiva del termine stesso e non sana il vizio, risolvendosi in una mera approvazione formale e postuma priva di carattere di valutazione sostitutiva.

Il Fatto

Il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irrogava a una società editrice, fornitore di servizio media audiovisivo locale, una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 34, comma 2, d. lgs. n. 177 del 2005, per aver trasmesso un film senza gli accorgimenti prescritti. Il provvedimento era adottato in forma monocratica, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento di organizzazione dell’Autorità, che consente al Presidente di provvedere in casi straordinari di necessità e urgenza, riferendone all’organo collegiale per la ratifica.

Il TAR Lazio annullava l’atto per carenza di adeguata motivazione sui presupposti dell’esercizio del potere presidenziale, escludendo efficacia sanante alla ratifica tardiva. L’Autorità proponeva appello, sostenendo la sufficienza della motivazione e la natura meramente procedimentale del vizio, convalidabile per effetto della ratifica collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: la ratifica è intervenuta oltre il termine perentorio per l’irrogazione della sanzione e, nell’organizzazione interna, l’applicazione della sanzione è ascritta alla competenza collegiale. La clausola regolamentare, di natura derogatoria e di stretta interpretazione, impone all’atto monocratico di esplicitare i presupposti di straordinarietà, necessità e urgenza.

Quanto all’urgenza, essa deve essere oggettiva, non legata a meri fatti organizzativi interni soggetti all’esclusivo controllo dell’Amministrazione. Il Collegio richiama il principio di cui all’art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990 e la giurisprudenza costituzionale sulla motivazione quale figura sintomatica di eccesso di potere, radicata negli artt. 97 e 113 Cost. (Corte cost. n. 310 del 2010). Il difetto di motivazione non è assimilabile a un vizio formale o procedimentale, costituendo la motivazione il presupposto e il baricentro del legittimo esercizio del potere (Corte cost., ord. n. 92 del 2015).

Il mancato richiamo ai reali presupposti del provvedimento monocratico, e segnatamente al requisito dell’urgenza oggettiva, integra dunque una violazione sostanziale della norma attributiva della competenza. Parimenti, la ratifica adottata oltre il termine perentorio si mostra elusiva del termine, con nocumento delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del destinatario della sanzione. Non avendo neppure la ratifica fatto riferimento a presupposti oggettivi, essa resta mera approvazione formale e postuma.

Il Collegio respinge la tesi dell’Autorità sul travisamento della nozione di urgenza. Richiamando per analogia la giurisprudenza sulla decretazione d’urgenza (Corte cost. n. 360 del 1996; Corte cost. n. 146 del 2024), ribadisce che la deroga alla competenza ordinaria ha carattere straordinario e non può costituire strumento elusivo delle disposizioni a presidio del corretto esercizio del potere amministrativo. L’urgenza deve discendere da eventi imprevedibili e legati alla natura dell’interesse pubblico da tutelare, come confermato dalla disciplina dei contratti pubblici (considerando 80 della direttiva 2014/24/UE e art. 76 d. lgs. n. 36 del 2023). L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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