Il ricorso giurisdizionale non può ampliare le censure del ricorso gerarchico (TAR Marche n. 524 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento che rigetta il ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale è ammissibile nei soli limiti delle censure già proposte in sede gerarchica. I motivi nuovi, non dedotti nell’atto gerarchico, sono inammissibili per difetto di interesse, restando il thema decidendum definito dall’originaria impugnativa. La sanzione disciplinare di corpo irrogata al militare non è sindacabile, nel merito della ricostruzione dei fatti, quando il giudice penale abbia escluso soltanto un elemento circostanziale (l’uso dell’arma) senza smentire la materialità della condotta contestata. La valutazione disciplinare resta autonoma rispetto all’esito del procedimento penale conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.

Il Fatto

Un Maresciallo Maggiore dei Carabinieri veniva raggiunto dalla notizia che la figlia minorenne e un’amica erano state oggetto di comportamenti molesti all’interno di un bar. Raggiungeva l’uomo all’interno dell’esercizio e, al culmine di un alterco, lo spingeva e lo colpiva; per tale condotta veniva avviato un procedimento penale, definito con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.

L’Amministrazione irrogava la sanzione disciplinare di corpo della consegna per giorni uno, in violazione degli artt. 713, commi 2 e 3, e 732, comma 1 e comma 5 lett. e), del d.P.R. n. 90/2010 (regolamento di disciplina militare). Il militare impugnava la sanzione con ricorso gerarchico, respinto dal Comandante Interregionale. Proponeva quindi ricorso al TAR Marche, che con ordinanza n. 340 dell’8.5.2025 dava avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità delle censure non riscontrate nel ricorso gerarchico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito. Il ricorso giurisdizionale avverso il rigetto del ricorso gerarchico è trattato nei limiti delle censure che trovano riscontro nell’atto gerarchico, secondo l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa richiamato dal TAR (Cons. Stato, Sez. III, n. 2028 del 2024; Sez. II n. 8678 del 2023; Sez. III n. 8419 del 2023; e altre conformi). Le deduzioni difensive del ricorrente non convincono il Collegio a mutare opinione.

Nel merito, la censura integralmente riproposta è infondata. Il TAR rileva che il procedimento disciplinare, avviato per la consegna di rigore, si è concluso con la consegna semplice di un giorno, segno di un approfondimento in contraddittorio. Il capo di imputazione contestava lesioni lievi aggravate dall’uso di un’arma (una sedia); il giudice penale ha escluso l’uso dell’arma ai soli fini della rilevanza penale, ipotizzando che la sedia lanciata non abbia colpito l’avversario, non visibile nelle immagini perché coperto dal bancone e per assenza di testimonianze su quella fase.

Il giudice penale non ha però escluso l’uso di calci e pugni, riferito da un testimone presente che ha richiamato il ricorrente proprio mentre “in uno scatto d’ira colpiva ripetutamente l’uomo”. Sul posto era intervenuto anche un altro Carabiniere, ma dagli atti non risulta che il ricorrente ne abbia chiesto l’aiuto, se l’intenzione era di mera difesa e immobilizzazione. Resta così assodato un alterco in presenza di altre persone, verosimilmente evitabile con un atteggiamento più professionale e prudente e avvalendosi del collega.

Gli ulteriori motivi sono inammissibili per le ragioni di rito esposte. Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente inammissibile e respinto per il resto; le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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