Silenzio inadempimento sull’accoglienza dei richiedenti asilo: infondato se l’accoglienza è gia’ stata disposta (TAR Lazio n. 13294 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale è infondato quando risulti che, alla data di proposizione del gravame, l’accoglienza sia stata già disposta. In tal caso, difetta il presupposto legittimante l’azione, ossia l’inerzia qualificabile come silenzio inadempimento, e il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza per l’ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015, lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. Avverso tale inerzia, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, depositando documentazione volta a comprovare l’avvenuto accoglimento del richiedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio riguarda la legittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione sull’istanza di accoglienza. Ha, quindi, verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dando avviso alle parti.
Nel merito, il TAR ha esaminato la documentazione depositata dalla Prefettura di Roma, dalla quale risultava che il ricorrente era stato accolto presso un Centro di Accoglienza Straordinaria in data 10 aprile 2026. Tale circostanza era antecedente alla proposizione del ricorso, datato 5 maggio 2026.
La Corte ne ha dedotto che, alla data di presentazione del gravame, le misure di accoglienza richieste erano state già dispensate. Di conseguenza, l’inerzia contestata non era sussistente né al momento della proposizione del ricorso né, sulla base degli atti, al momento della decisione.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto carente il presupposto di legge per l’accoglimento del ricorso, rigettandolo. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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