Carta docente ai precari e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 337 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, rientrando il relativo titolo tra quelli contemplati dall’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. La notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale, ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ. ad opera del D. Lgs. n. 149/2022, costituisce formalità idonea a promuovere l’esecuzione, non essendo più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Accertato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, allo stato, la necessità di fissare la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Passata in giudicato la sentenza, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso. Quanto alla notifica, la parte aveva trasmesso la sentenza in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione.
Il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica adottate dalla ricorrente risultano dunque adeguate.
Il titolo azionato, sentenza del Tribunale civile, rientra tra quelli eseguibili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto fondato: la somma richiesta corrisponde a quella liquidata nel giudicato.
Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina quindi, fin d’ora, un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e tenuto a provvedere in ulteriori 40 giorni.
Quanto alla richiesta di comminatoria ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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