Estradizione: il termine di consegna non decorre se sospeso dal giudice amministrativo (Cons. Stato n. 2773 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la data fissata dall’Amministrazione per la consegna dell’estradando allo Stato richiedente sia stata paralizzata da un provvedimento cautelare del giudice amministrativo prima del suo sopraggiungere, l’effetto di fissazione autoritativa di quel termine non si produce e non sorge in capo allo Stato richiedente alcun corrispondente onere. Venuta meno la misura cautelare, la data è irrimediabilmente trascorsa e si determina un vuoto provvedimentale che impone al Ministero della Giustizia di riesercitare il potere, facendo decorrere ex novo il termine. La fattispecie non rientra nell’art. 708, comma 5, cod. proc. pen., che presuppone un termine validamente fissato e divenuto operativo, ma resta regolata dai principi generali in tema di efficacia del provvedimento amministrativo. Il ritardo nella comunicazione della nuova data non è sanzionato a pena di decadenza, salvo che una norma espressa qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia ha emanato un decreto di estradizione nei confronti di un cittadino peruviano, su domanda del Governo del Perù e in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. La Corte di Appello di Roma ha accertato le condizioni per l’accoglimento e la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

L’estradando ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, che ha respinto il gravame. In appello il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la perdita di efficacia del decreto per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 11 del Trattato di estradizione con il Perù e dall’art. 708 cod. proc. pen., oltre al rischio di trattamenti disumani e alla mancata valutazione del radicamento familiare e della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sulla perdita di efficacia. La comunicazione con cui il Ministero aveva fissato la consegna al 15 giugno 2025 è stata oggetto, prima di quella data, di un decreto presidenziale sospensivo; la sospensiva è venuta meno solo il 2 agosto 2025, con l’ordinanza collegiale di rigetto. Da ciò consegue che l’effetto di fissazione autoritativa del termine non si è mai prodotto: quando la data è sopraggiunta, l’effetto era paralizzato, né avrebbe potuto prodursi dopo, essendo la data irrimediabilmente trascorsa.

In un simile vuoto provvedimentale il Ministero non poteva che riesercitare il potere, facendo decorrere ex novo il termine. La Corte distingue nettamente questa ipotesi da quella dell’art. 708, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina la sospensione di un termine già operativo e non la sua mancata decorrenza. L’assenza di una previsione specifica non integra un vuoto normativo, soccorrendo i principi generali sull’efficacia del provvedimento amministrativo.

Quanto alla dedotta tardività della nuova comunicazione, il Collegio richiama il costante insegnamento (Cons. Stato, Sez. III, n. 6063 del 2021): in assenza di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, la sua violazione non consuma il potere né rende illegittimo l’atto tardivo. Nessun vulnus all’art. 13 Cost., poiché la garanzia della libertà personale si concentra nel controllo giurisdizionale sull’estradabilità.

Sul rischio di trattamenti disumani, le circostanze allegate non prospettano un pericolo concreto: gli episodi riferiti riguardano aggressioni a esponenti della dirigenza penitenziaria e lo stato di emergenza non è destinato a durare sine die. Sul radicamento familiare, l’art. 4 del Trattato regola compiutamente il potere di rifiuto senza richiamare le condizioni personali. Infine, l’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 4322/2025 dimostra che la richiesta peruviana copriva condotte fino al 2011: il riferimento al solo 2007 è frutto di trasposizione parziale e non vi è alcuna sfasatura rispetto al principio di specialità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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