Fotosegnalamento omesso e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Toscana n. 1453 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione dello straniero al fotosegnalamento costituisce adempimento indefettibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno; la sua ingiustificata omissione legittima la declaratoria di improcedibilità dell’istanza e il conseguente diniego. L’art. 2 della legge n. 241/1990 consente all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso in forma semplificata, con motivazione sintetica. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non vizia l’atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, per la natura vincolata del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La ratio partecipativa dell’istituto va interpretata in senso non formalistico, avuto riguardo al pregiudizio effettivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 2 agosto 2023 alla Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Convocato per il fotosegnalamento il 16 gennaio 2024, non si presentava senza fornire giustificazione. La Questura notificava quindi il decreto di reiezione dell’istanza, rilevando l’irreperibilità e il disinteresse dello straniero e omettendo la comunicazione ex art. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, stante la natura vincolata dell’atto.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e qualificando la mancata presentazione come «mera dimenticanza». La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza della sezione, motivata sul periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame infondato nel merito. Il ricorrente era pienamente consapevole dell’appuntamento e ha riconosciuto in ricorso di non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione nemmeno in sede giudiziale. La «mera dimenticanza» non integra un’ipotesi di obiettiva e involontaria impossibilità ad adempiere, ma evidenzia negligenza e disinteresse per la sorte della propria istanza.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il fotosegnalamento è adempimento essenziale per l’esame nel merito dell’istanza di rinnovo; in caso di mancata ottemperanza la Questura dichiara legittimamente l’improcedibilità con provvedimento in forma semplificata ex art. 2 della legge n. 241/1990 (TAR Lombardia, sez. I, 30 novembre 2018, n. 2703; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 maggio 2022, n. 1086).
Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il Collegio esclude che possa condurre a diverse conclusioni. Non è configurabile una favorevole conclusione del procedimento in presenza dell’ingiustificato non assoggettamento al fotosegnalamento: il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, trattandosi di atto vincolato (TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 settembre 2021, n. 5708; Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
Il preavviso di rigetto presuppone che il procedimento abbia avuto corso e che l’amministrazione sia giunta a escludere i presupposti dell’accoglimento; proprio l’inerzia ingiustificata del ricorrente ha impedito lo sviluppo procedimentale sino all’esame di merito, rendendo coerente con la ratio dell’istituto l’omissione della comunicazione (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 maggio 2022, n. 1086). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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