Paternità pubblica del manufatto abusivo e onere probatorio del ricorrente (TAR Molise n. 234 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato destinatario di un’ordinanza di demolizione che deduca la matrice pubblica del manufatto abusivo, al fine di escludere la propria responsabilità e i relativi oneri, è tenuto a offrire elementi concreti idonei a ricondurre la paternità dell’opera all’Amministrazione. Non è sufficiente la constatazione del mancato rinvenimento di un titolo edilizio, poiché tale assenza è compatibile con la realizzazione privata dell’opera. La richiesta di prova testimoniale che, per la risalenza dei fatti e l’inverosimiglianza della ricostruzione, non possa fornire attendibili risultanze è inammissibile per difetto di utilità. In presenza di attestazioni comunali specifiche e non contestate, la mancanza di determinazioni amministrative non integra alcun deficit istruttorio o motivazionale del provvedimento repressivo.

Il Fatto

Nel centro urbano del Comune di Cercepiccola, un’area si caratterizza per un’intercapedine tra alcuni fabbricati privati e il muro di contenimento della strada sovrastante. In tale spazio è stato realizzato un solaio in latero-cemento di circa 35 mq, con tre lucernai fissi e relativa struttura portante, funzionale all’accesso ai tre edifici.

All’esito di un sopralluogo, il Comune ha accertato l’assenza di titoli abilitativi e ha adottato l’ordinanza di demolizione nei confronti di tutti i comproprietari, con avvertimento dell’esecuzione d’ufficio e dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il solo proprietario di uno dei fabbricati ha impugnato il provvedimento, deducendo la matrice pubblica dell’opera, che sarebbe stata realizzata dal Comune nell’ambito di un intervento di riqualificazione risalente agli anni ’70.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito, dichiarando assorbite le eccezioni di rito. In via preliminare, disattende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la demolizione eseguita d’ufficio grava sui privati pro quota, onde permane l’interesse a una pronuncia che li esoneri dai relativi costi.

Quanto all’istruttoria, il Tribunale nega l’ammissione della prova testimoniale. La ricostruzione proposta è inverosimile, giacché pretende di attribuire al Comune un manufatto oggettivamente funzionale alla sola proprietà privata. Manca, inoltre, qualsiasi collegamento con l’esercizio di pubbliche funzioni: l’ipotizzata riconduzione a lavori pubblici di diversa natura non è sufficiente e, in assenza di determinazioni formali, l’ipotesi si risolve in un mero prestito di manodopera, inidoneo ad ascrivere la titolarità dell’opera all’Ente. I testi, infine, dovrebbero riferire di fatti risalenti a cinquant’anni addietro, con attendibilità del tutto evanescente.

Nel merito, il Collegio valorizza la relazione di chiarimenti comunale, che attesta l’assenza di titoli edilizi, l’assenza di atti deliberativi o procedure d’appalto, la proprietà privata dell’area e la funzione privata del manufatto. A fronte di tali puntualizzazioni il ricorrente non ha opposto argomenti concreti: le mere dichiarazioni dei privati non valgono a contestare le attestazioni dell’Amministrazione.

Accertato che non esistono determinazioni amministrative né altri elementi probatori idonei a ricondurre la paternità del solaio all’Ente locale, il Tribunale esclude ogni deficit istruttorio o motivazionale e giudica inconsistente l’impugnativa. Le spese processuali sono integralmente compensate per sussistenza di eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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