Schede valutative militari: sindacato limitato e piena autonomia dei giudizi annuali (TAR Sardegna n. 1169 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi sul personale militare contenuti nelle schede valutative costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’evidente irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, che il ricorrente ha l’onere di provare puntualmente. È sufficiente che il giudizio finale trovi fondamento nei giudizi parziali espressi per ciascuna voce valutativa, non essendo richiesta la descrizione analitica dei fatti specifici posti a base di ogni valutazione. I singoli giudizi annuali sono autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, cosicché la flessione rispetto alla valutazione precedente non impone alcuna motivazione rafforzata né attribuisce al valutato un diritto al mantenimento del giudizio acquisito. L’assenza di precedenti penali o disciplinari e il conseguimento di titoli di studio non vincolano il giudizio, non sussistendo alcuna necessità di corrispondenza tra scheda valutativa e sanzioni.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, impugnava la scheda valutativa relativa all’annualità 2023, nella quale aveva riportato la qualifica finale di “inferiore alla media”, in peggioramento rispetto al “nella media” dell’anno precedente. Il provvedimento era stato notificato nel febbraio 2024.
Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione del giudizio finale, anche in ragione della flessione rispetto al passato, il difetto di motivazione sui giudizi specifici e il contrasto della valutazione con la condotta concretamente tenuta. A sostegno richiamava l’assenza di permessi per malattia, il conseguimento di una laurea triennale e magistrale, una lettera di compiacimento e gli apprezzamenti dei colleghi. Il Ministero della Difesa, costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento secondo cui le schede valutative dei militari sono espressione di spiccata discrezionalità tecnica, sindacabili solo per evidente irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, tutti elementi che il ricorrente deve provare puntualmente. Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Il giudizio finale “inferiore alla media” trova puntuale fondamento nei giudizi parziali riportati accanto a ciascuna voce valutativa, il che è sufficiente: la scheda non deve contenere la descrizione puntuale e completa dei fatti specifici, potendo limitarsi a un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel periodo di servizio.
Quanto al richiamo alle valutazioni degli anni precedenti, il Collegio afferma la piena autonomia dei singoli giudizi valutativi, ciascuno riferibile al rispettivo periodo, in linea con le Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate. Richiamando il parere del Consiglio di Stato sul punto e i precedenti Cons. Stato, Sez. I, n. 545/2020 e n. 923/2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 664/2022, il Tribunale esclude che la legittimità del giudizio peggiorativo sia subordinata alla congrua motivazione della flessione: ammettere il contrario significherebbe attribuire al giudizio precedente un effetto condizionante e snaturare la periodicità della valutazione. È sufficiente che il militare abbia agito a un livello, sia pure leggermente, inferiore rispetto al passato e alle proprie potenzialità.
Del pari irrilevante è l’assenza di precedenti penali o disciplinari, non essendovi necessità di corrispondenza tra giudizio negativo e precedente irrogazione di sanzioni, attesa la diversità di funzioni e presupposti: la scheda, priva di accezione punitiva, valuta caratteristiche e operato del militare. Nel caso concreto, peraltro, risultavano elevati richiami verbali e rimproveri su aspetti comportamentali che, pur non gravi, avevano legittimamente contribuito all’abbassamento della valutazione. Quanto agli elogi, essi non contraddicono il giudizio e, trattandosi di apprezzamenti rivolti a tutti i militari della Stazione per specifiche operazioni, sono obiettivamente meno significativi in una valutazione individuale e riferita a un arco temporale esteso. I titoli di studio, infine, non sono direttamente riferibili al servizio.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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