Interdittiva antimafia fondata su misura cautelare e frequentazioni qualificate (TAR Sicilia n. 4281 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia costituisce misura di prevenzione di natura cautelare, volta alla massima anticipazione della soglia di tutela rispetto al pericolo di infiltrazione mafiosa. La sua adozione non presuppone condanne penali definitive né altri provvedimenti del giudice penale, essendo sufficiente che il pericolo di condizionamento dell’impresa emerga da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente. Il giudizio prefettizio segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato sulla regola del “più probabile che non”, e non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, il provvedimento che dispone una misura cautelare per taluno dei reati-spia ivi elencati, tra cui l’art. 648-bis cod. pen., integra di per sé una situazione sintomatica da cui desumere i tentativi di infiltrazione. La risalenza nel tempo degli elementi indiziari non fa venir meno il requisito dell’attualità, ove gli stessi compongano un quadro complessivo idoneo a fondare la prognosi di permeabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore edilizio-ambientale, ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Enna, deducendone l’illegittimità sotto tre profili. Ha lamentato, in primo luogo, che gli addebiti si fondassero su mere presunzioni e su un’indagine penale in fase embrionale, con episodi risalenti a circa vent’anni e in parte riferiti a soggetti diversi. Ha contestato, inoltre, l’omessa valutazione di misure alternative meno afflittive, ai sensi dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, e la violazione del legittimo affidamento, avendo egli presentato istanza di controllo giudiziario.
Nelle more del giudizio è intervenuta l’istanza ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, il cui esito non è stato comunicato al Collegio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata, sul rilievo dell’adeguatezza motivazionale dell’interdittiva e dell’autonomia del controllo giudiziario rispetto al giudizio amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai consolidati principi in materia di prevenzione antimafia. Il sistema del codice antimafia si articola su un doppio binario: in taluni casi il rischio di infiltrazione si desume in via automatica dalle categorie di reati; negli altri, la valutazione resta affidata al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia, che opera su un catalogo aperto di elementi sintomatici. I provvedimenti interdittivi non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti penali definitivi, potendo fondarsi su elementi indiziari dai quali emerga un sufficiente pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale.
Sul primo motivo, il TAR rileva che il Prefetto ha correttamente applicato l’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011: il punto di partenza dell’interdittiva è individuato nel provvedimento che ha disposto gli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., fattispecie che il legislatore eleva espressamente a situazione sintomatica. Su tale base sono stati valorizzati gli altri elementi istruttori, relativi alle frequentazioni con soggetti controindicati e ai rapporti, non solo familiari ma anche economici, con il fratello del ricorrente. Irrilevante è la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen., poiché il capo di imputazione ex art. 648-bis cod. pen. è di per sé sufficiente.
Il Collegio sottolinea la distinzione tra responsabilità penale e misure di prevenzione: resta estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, ogni logica di certezza probatoria raggiunta oltre il ragionevole dubbio. Diversamente opinando, si vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’interdittiva, che è quella di prevenire un grave pericolo e non di punire. La non definitività degli accertamenti penali non assume, pertanto, rilievo.
Quanto all’attualità, il TAR richiama l’orientamento secondo cui i fatti posti a fondamento dell’interdittiva possono essere risalenti nel tempo, ove compongano un quadro indiziario complessivo dal quale risulti attendibile il rischio di condizionamento. Il mero decorso del tempo non determina la perdita del requisito, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento. Nel caso di specie l’attualità trova conferma nella recente operazione investigativa, che qualifica il ricorrente come soggetto in condizione di contiguità e disponibilità verso il sodalizio, e nelle frequentazioni documentate dal 2008 al dicembre 2022.
Il secondo motivo è infondato: la Prefettura ha espressamente escluso la configurabilità di un’agevolazione occasionale, valutando la collocazione temporale degli elementi, l’intensità dei rapporti e la prognosi di emendabilità. Quanto all’istanza ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, il Collegio osserva che il controllo giudiziario e il giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva sono autonomi e seguono sorti distinte, secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2023. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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