Interessi moratori nel giudicato civile e poteri del giudice di ottemperanza (TAR Campania n. 1491 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile il giudice amministrativo può interpretare il titolo esecutivo, ma non integrarne il contenuto precettivo, pena l’eccesso di potere giurisdizionale. La condanna generica al pagamento degli interessi legali va riferita agli interessi di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ. ove dal titolo non risulti che il giudice della cognizione abbia accertato i presupposti per l’applicazione degli interessi moratori. Tuttavia, quando il titolo esecutivo giudiziale rechi indici univoci della decisione sulla domanda di condanna agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione l’interpretazione del titolo diretta a esplicitarne il contenuto in tali termini. L’adempimento parziale o elusivo del giudicato giustifica l’ordine di integrale esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un’ATI, agisce per l’esatta ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato il Comune al pagamento di una somma capitale, «oltre interessi legali dalla data della scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo», e delle spese legali liquidate. Il decreto era passato in giudicato per mancata opposizione ed era stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione.
Secondo la ricorrente, il Comune aveva corrisposto solo la sorte capitale, omettendo gli interessi moratori e le spese. L’Amministrazione si difende sostenendo che il titolo contempla i soli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ. e che le spese erano state medio tempore pagate. La società chiede altresì la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma ex art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica preliminarmente l’ammissibilità dell’azione: è depositato il decreto di esecutorietà e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 D.L. n. 669/1996, essendo la notifica del titolo esecutivo avvenuta in data 1.03.2022.
Nel merito, la questione riguarda i limiti del sindacato del giudice amministrativo sul giudicato civile. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è consentita l’interpretazione del dictum giudiziale, ma non la sua integrazione, dovendosi evitare l’eccesso di potere giurisdizionale (Cass. Sez. Un. n. 7825 del 2020, che a sua volta richiama Cass. Sez. Un. n. 27277 del 2011 e n. 8513 del 2012). Il giudice dell’ottemperanza deve però verificare che del giudicato non sia stato dato un adempimento parziale o elusivo, in ossequio al principio di effettività della tutela.
Con specifico riguardo ai titoli che condannano agli «interessi legali» senza precisarne la natura, il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 12449 del 2024: in difetto di accertamento dei presupposti della normativa sulle transazioni commerciali, la condanna non può che riferirsi agli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. Da tale principio il TAR ricava, a contrario, che laddove il titolo rechi chiari indici della decisione sulla domanda di interessi comunitari, l’attività interpretativa è consentita (cfr. Cass. Sez. III n. 22457 del 2017).
Nel caso concreto sussistono tali indici: nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata espressamente formulata la domanda di condanna agli «interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02»; la statuizione sulla decorrenza «dalla data della scadenza delle singole fatture» è conforme all’art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, mentre gli interessi ex art. 1284 cod. civ. decorrono dalla domanda giudiziale. La condanna va dunque intesa come riferita agli interessi moratori, con conseguente parziale fondatezza del ricorso, avendo il Comune ammesso di aver corrisposto i soli interessi legali. È dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle spese legali.
Il Collegio ordina l’integrale esecuzione entro 60 giorni, fissa la penalità di mora in € 20,00 per ogni giorno di ritardo e nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Le spese sono compensate stante la natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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