Frazionamento societario artificioso e clausola di elusione dei contributi agricoli (TAR Marche n. 592 del 22.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013 osta alla concessione dei benefici agricoli a chi abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli. La norma è direttamente applicabile a prescindere da un richiamo nella lex specialis del bando. Il divieto richiede un elemento oggettivo, dato dalla difformità del risultato rispetto agli obiettivi della disciplina, e un elemento soggettivo, consistente nella volontà di conseguire un vantaggio indebito mediante la creazione artificiosa dei presupposti. Quando più soggetti formalmente distinti facciano capo a un unico centro di interessi e frazionino un progetto unitario per superare il massimale di aiuto, l’esclusione deve essere integrale per tutte le domande, non essendo ammesso alcun frazionamento.
Il Fatto
Due società agricole presentavano, in data 19 maggio 2022, distinte domande di contributo nell’ambito della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014/2022, ciascuna per il massimo concedibile di € 400.000,00. I progetti riguardavano la realizzazione di stalle per allevamento ovino e avicolo, impianti e fabbricati accessori, in parte insistenti sul medesimo sito produttivo di Matelica.
L’Amministrazione regionale, dopo preavviso di inammissibilità e riesame respinto dal Comitato di Coordinamento, dichiarava entrambe le domande inammissibili con decreti dirigenziali del 28 aprile 2023 e approvava la graduatoria escludendole. Le società impugnavano gli atti davanti al TAR, deducendo l’errata applicazione della clausola di elusione e l’illegittimità derivata della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione e li respinge nel merito. Il nucleo della decisione è la corretta applicazione dell’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, che vieta i benefici a chi abbia creato artificialmente le condizioni richieste in contrasto con gli obiettivi della normativa settoriale.
Richiamando un consolidato orientamento, il TAR chiarisce che la norma mira a colpire l’attività elusiva che crea un’apparenza di realtà non corrispondente alla fattualità, in violazione del principio di buona fede e lealtà. Sulla scorta della giurisprudenza unionale, la prova della pratica abusiva esige un insieme di circostanze oggettive e la volontà di ottenere un vantaggio indebito. Il Collegio richiama anche il Consiglio di Stato n. 5976 del 2021 e la giurisprudenza amministrativa successiva, secondo cui rileva la mancanza dei requisiti soggettivi del richiedente e la rottura del rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Nel caso concreto, gli elementi riscontrati sono molteplici: la costituzione di una delle società nel 2021 mediante affitto di ramo d’azienda da altra società; la sede legale nel medesimo indirizzo; la presentazione di domande per il medesimo sito produttivo e per progetti complementari, insistiti su particelle della stessa proprietà; la titolarità del socio di maggioranza di entrambe in capo alla medesima holding. Da tali dati l’Amministrazione ha ragionevolmente desunto l’esistenza di un unico centro di interessi, effettivo beneficiario delle richieste, in elusione del massimale fissato dal bando.
Il Collegio precisa che l’applicazione dell’art. 60 non presuppone la violazione dei requisiti formali di ammissione, ma concerne il solo accertamento delle condizioni create artificialmente, con un correlativo dovere di verifica dell’Amministrazione. Quanto alla dedotta illogicità dell’esclusione di entrambe le domande, il TAR osserva che, accertata la condotta elusiva e la sua imputabilità a un medesimo centro di interessi, correttamente si è disposta l’esclusione totale, non essendo possibile frazionare un programma unitario. La compensazione delle spese chiude la decisione.
Nota della Redazione
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