Agevolazioni startup: motivazione carente sull’investimento e interesse a ricorrere (TAR Calabria n. 1541 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione alle agevolazioni per le start-up innovative previste dal D.M. 24 settembre 2014, il punteggio attribuito ai parametri di valutazione si atteggia a presupposto unitario dell’ammissibilità: la concessione dell’agevolazione è subordinata al raggiungimento della sufficienza in ciascun criterio, mentre l’importo è determinato dall’80% delle spese ammissibili e non dipende dal punteggio complessivo. Ne consegue che la società che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a quello minimo in un dato criterio è priva di interesse a ricorrere avverso le censure relative a quel criterio. Il provvedimento di non ammissione deve invece essere motivato sui profili dirimenti, quale il riconoscimento dell’investimento qualificato previsto dall’art. 8, comma 2, lett. b), D.M. 24 settembre 2014: la carenza sul punto non è sanabile in giudizio. Il termine di conclusione del procedimento è meramente ordinatorio e la sua inosservanza non incide sulla validità dell’atto.

Il Fatto

Una società ha presentato a Invitalia domanda di ammissione alle agevolazioni del regime di aiuto “a sportello” previsto dal D.M. 24 settembre 2014, destinato a sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. L’Agenzia ha inviato un primo preavviso di rigetto, poi integrato da una richiesta di approfondimenti; la società ha risposto a entrambi, depositando osservazioni e documentazione.

All’esito delle valutazioni del Comitato Tecnico, Invitalia ha comunicato la non ammissione alle agevolazioni, confermando i rilievi iniziali. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria, dolendosi dell’attribuzione dei punteggi sui criteri di valutazione, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione e dell’eccessiva durata del procedimento, chiedendo anche la rideterminazione dell’importo del finanziamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti, per poi ricostruire il quadro normativo: l’Allegato 1 alla Circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 articola la valutazione su quattro parametri (A, B, C, D), ciascuno composto da sub-parametri, e richiede un punteggio minimo pari a “6” per ciascun parametro ai fini dell’ammissibilità.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la censura relativa ai criteri A, B e D: la società aveva in ogni caso conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia, e l’importo dell’agevolazione non è influenzato dal punteggio complessivo, dipendendo piuttosto dall’80% delle spese ritenute ammissibili. L’interesse, osserva il Collegio, va valutato unitamente alla legittimazione a ricorrere.

Diversa considerazione merita la censura sul criterio C, sul quale è prevista l’attribuzione del massimo punteggio alle start-up che finanzino il piano per almeno il 30% del finanziamento richiesto. La società aveva prodotto la dichiarazione di un investitore qualificato per complessivi 440.000,00 euro. Il provvedimento, però, non contesta la dichiarazione, ma si limita a richiamarla accettandone il contenuto; le obiezioni sul punto compaiono per la prima volta nella memoria difensiva in giudizio. Ne deriva una chiara insufficienza della motivazione, non integrabile nel corso del processo.

Gli altri motivi sono stati respinti: il provvedimento tiene conto delle osservazioni sui sub-criteri C1 e C2, e non è esigibile la rideterminazione dell’importo, posto che il punto 11.7 della circolare la prevede solo “laddove necessario” e l’agevolazione era stata ritenuta non concedibile. Quanto alla durata, il termine di conclusione del procedimento è meramente ordinatorio e non inficia la validità dell’atto. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento e rinnovata fase istruttoria, spese compensate salvo il contributo unificato a carico di Invitalia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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