Affidamento in house del servizio di igiene urbana e sindacato di ragionevolezza (TAR Lombardia n. 554 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica, disciplinata dall’art. 14 d.lgs. n. 201/2022, e l’affidamento del servizio, regolato dai successivi artt. 15, 16 e 17, costituiscono fasi distinte di una fattispecie a formazione progressiva: la costituzione della società e l’affidamento in house devono essere preceduti dalla scelta del modello gestorio. Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione di ricorrere all’affidamento in house investe la complessiva logicità e ragionevolezza del provvedimento, quale valutazione unitaria e complessa, e non si esercita in modo atomistico sui singoli elementi della decisione. L’amministrazione non è tenuta a svolgere specifiche indagini di mercato o analisi comparative, potendo la peculiarità del caso concreto e l’esperienza maturata giustificare la scelta. Le contestazioni che mirano a sostituire le metodologie di calcolo e le valutazioni economiche dell’ente con quelle del ricorrente sono inammissibili, salvo le tassative ipotesi di giurisdizione di merito.
Il Fatto
Un Comune, dopo aver affidato in concessione per il quinquennio 2017-2022 il servizio di igiene urbana, preso atto dell’indisponibilità della concessionaria alla prosecuzione, ha garantito la continuità mediante ordinanze sindacali di affidamento temporaneo e urgente. Con deliberazione della Giunta ha approvato le linee guida per la relazione di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022; la relazione del responsabile dell’area tecnica ha indicato nell’in house providing una scelta percorribile, riservando la procedura a evidenza pubblica al servizio di smaltimento e riciclo.
Il Consiglio Comunale ha quindi approvato la modalità di gestione mediante affidamento diretto a società in house per il periodo 2024-2033 e, con successiva deliberazione, la relazione ex art. 17, il piano economico finanziario, lo statuto e il contratto di servizio. Una società operante nel settore ha impugnato tali atti e quelli presupposti, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dei contratti, e ha poi impugnato con motivi aggiunti la deliberazione con cui il Consiglio ha preso atto del parere della Corte dei Conti e confermato la scelta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di interesse, fondata su una presunta causa di esclusione discendente da un procedimento penale a carico del presidente della società procuratrice generale della ricorrente. L’eccezione è infondata: dagli atti risulta notificato solo l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., senza alcuno dei provvedimenti richiesti dall’art. 98, comma 6, lett. h), d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso si tratta di causa di esclusione non automatica, rimessa alla valutazione della stazione appaltante.
Nel merito, la censura sulla sequenza procedimentale è infondata. Il d.lgs. n. 201/2022 distingue la fase di scelta del modello gestorio da quella dell’affidamento, come confermano l’art. 14, comma 3, che colloca la relazione prima dell’avvio della procedura, e l’art. 31, commi 1 e 2, che tratta come atti separati la relazione e la deliberazione di affidamento. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia – Milano, sent. n. 536/2024.
Quanto al merito della scelta, il Tribunale applica i principi del Consiglio di Stato in tema di motivazione aggravata e di sindacato esogeno: la verifica investe l’idoneità dell’istruttoria a fornire un quadro attendibile della realtà fattuale, secondo le coordinate del potere discrezionale (richiamate Cons. Stato n. 7023/2021 e n. 7093/2021). L’analisi storica degli affidamenti — gare con partecipazione ristretta o deserte e aggiudicazione sempre al medesimo operatore — rende non irragionevole la valutazione sulla scarsa concorrenzialità del mercato. La comparazione dei costi pro capite con il gestore uscente e con plurimi benchmark non è illogica, soprattutto se letta cumulativamente.
Le censure sui benefici del modello in house non colgono nel segno, risultando evidenziati tanto i vantaggi del rapporto interorganico quanto quelli concreti: esperienza gestionale, economie di scala, servizi aggiuntivi e gestione delle attività amministrative della tariffa. Infine, il piano economico finanziario ex art. 17, comma 4, è stato depositato con asseverazione e relazione descrittiva, e le contestazioni sul contenuto mirano a sostituire le valutazioni tecniche dei professionisti con quelle del consulente di parte. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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