Nessuna privativa comunale sull’attività di raccolta dei rifiuti urbani destinati al recupero (Cons. Stato n. 1976 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento, in forza dell’art. 117 Cost. e del principio di concorrenza degli artt. 101-109 TFUE, un regime di privativa e di riserva di attività è ammesso solo se previsto da una norma di legge espressa e giustificato alla luce del principio di concorrenza, senza possibilità di ricavarlo o estenderlo in via interpretativa. Il codice dell’ambiente assoggetta a privativa comunale esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento, ai sensi dell’art. 198 d.lgs. n. 152/2006, non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti, rimesse al principio di libera concorrenza. È pertanto illegittimo il divieto imposto a un impianto di recupero in libera concorrenza di ricevere rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche se non per il tramite del gestore del servizio pubblico, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di recupero rifiuti nel territorio di un Comune veneto. Con ricorso al TAR Veneto ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Città metropolitana aveva rinnovato l’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, contestando due prescrizioni: quella sull’attività di omologa dei rifiuti in ingresso e quella che vietava di ricevere rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche se non conferiti da soggetto munito delle abilitazioni previste nell’ambito dell’affidamento del servizio di raccolta.

Nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato una nuova autorizzazione, sostitutiva della precedente, con rinumerazione delle prescrizioni. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la nuova prescrizione, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse sulla restante. Il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e, nel merito, ha accolto i motivi aggiunti annullando la prescrizione, richiamando un proprio precedente di questa Sezione. Il gestore pubblico ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dalla disciplina originaria del decreto Ronchi fino al vigente codice dell’ambiente. L’art. 21 del d.lgs. n. 22/1997 prevedeva espressamente la gestione in regime di privativa, ma il comma 7 escludeva da essa, già nel testo modificato dalla l. n. 179/2002, le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati. Con l’abrogazione del decreto Ronchi e il succedersi degli interventi normativi, incluso l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, il servizio integrato è divenuto scindibile e comprensivo anche del recupero.

La Corte ribadisce il principio già affermato dalla Sezione su fattispecie analoghe, richiamando i precedenti della Sezione. Sul piano sistematico, un regime di riserva di attività deve risultare da una norma espressa: le uniche disposizioni che richiamano la privativa sono l’art. 21 del d.lgs. n. 22/1997, che ne eccettua il recupero, e l’art. 198 cod. ambiente, che non ne parla affatto. Le norme sulla gestione integrata non consentono di desumere alcuna privativa estesa al recupero.

Il Collegio valorizza la direttiva 2008/98/CE, che all’art. 15 prefigura un sistema in cui agiscono soggetti pubblici e privati e che agli artt. 23-24 configura un regime autorizzatorio derogabile, proprio anche per il recupero. Tale scelta è incompatibile con la previsione di una privativa, anche alla luce dei principi europei di proporzionalità e adeguatezza. L’art. 10 della direttiva incentiva in modo particolare l’attività di recupero.

Nella specie la prescrizione impugnata non riguarda la raccolta, ma la possibilità di ricevere i rifiuti da utenze domestiche: alla luce dei principi esposti il divieto è illegittimo. Restano fermi i dovuti controlli dell’amministrazione sulle attività dell’impianto aventi ad oggetto rifiuti destinati allo smaltimento. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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