Frazionamento degli impianti eolici: rileva la data di entrata in esercizio (Cons. Stato n. 5437 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, l’artato frazionamento di un impianto si configura quando più impianti siano contigui e riconducibili a un unico produttore. Il requisito soggettivo va accertato alla data di entrata in esercizio degli impianti, momento in cui l’intervento può dirsi realizzato e funzionante, e non a quello di presentazione della domanda di ammissione all’incentivo. Irrileva, pertanto, il successivo trasferimento di uno o più impianti a un imprenditore autonomo e indipendente rispetto al cedente. Nella nozione di impianto rientrano anche i misuratori di energia, ivi compreso il contatore di scambio, funzionale alla quantificazione degli incentivi, con la conseguenza che la collocazione dei gruppi di misura sulla medesima particella catastale integra il presupposto oggettivo della contiguità. Il procedimento di ammissione agli incentivi non è soggetto a silenzio assenso, rientrando nella materia ambientale esclusa dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante, titolare di un impianto eolico onshore di potenza inferiore a 60 kW sito nel Comune di Tarsia, aveva presentato istanza di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal d.m. 23 giugno 2016. Il GSE aveva negato l’accesso, ravvisando un artato frazionamento: quattro impianti, identificati con distinti codici, erano stati considerati come un unico impianto di potenza cumulata superiore a quella dichiarata.
La società impugnava il diniego e il preavviso di rigetto, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alle tariffe incentivanti. Il T.a.r. per il Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la società alle spese in favore del GSE. Proponeva quindi appello, deducendo l’insussistenza dei presupposti del frazionamento, l’indebito sindacato sul titolo abilitativo, la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità del diniego di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo oggettivo della contiguità. L’appellante sosteneva che gli impianti fossero collocati su particelle distinte e che la localizzazione dei punti di consegna dipendesse da scelte del gestore di rete. La Corte ritiene che i misuratori facciano parte dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 23 giugno 2016, e che il loro posizionamento sulla medesima particella catastale, unitamente alla titolarità in capo al medesimo soggetto e all’identità della fonte, corrobori il frazionamento. Le pronunce richiamate dall’appellante riguardano il punto di connessione, elemento distinto dal misuratore, e non conducono a diverse conclusioni.
Sul piano soggettivo, la Corte condivide l’interpretazione del giudice di primo grado. Il criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, enunciato dall’art. 29 d.m. 2016, impone di riferire la valutazione alla realizzazione unitaria dell’impianto: essendo meno oneroso costruire un unico impianto di maggiore potenza, il frazionamento condurrebbe a un beneficio superiore a quello spettante. Il momento rilevante è dunque la data di entrata in esercizio, e non quella della domanda. Il successivo trasferimento a un soggetto autonomo non incide sul requisito già integrato.
La Corte reputa inoltre infondata la censura sul preteso sindacato sul titolo abilitativo. Il GSE non ha valutato la legittimità del titolo edilizio, ma ha esercitato il potere di verifica e controllo sui requisiti di ammissione all’incentivo, qualificazione che gli compete ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e non al Comune in sede di rilascio del titolo.
Quanto al silenzio assenso, la Corte esclude che possa formarsi. Le Procedure applicative del GSE prevedono la conclusione con provvedimento espresso, e comunque gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili rientrano nella materia ambientale, esclusa dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990. Infine, il diniego di riesame è legittimo: il gestore non aveva obbligo di intervenire in autotutela, la nota del Comune conteneva una diversa valutazione dei medesimi presupposti, e l’art. 21-nonies legge n. 241/1990, come modificato, non si applica alle istanze anteriori alla sua entrata in vigore. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del GSE e compensazione verso i Ministeri.
Nota della Redazione
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