Artato frazionamento eolico: rileva la data di entrata in esercizio (Cons. Stato n. 5439 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di artato frazionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il requisito soggettivo di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 23 giugno 2016 si valuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Se a quella data più impianti sono riconducibili a un unico produttore, il requisito è integrato e non rileva il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo prima della domanda di incentivazione. La scelta si fonda sulla equa remunerazione degli investimenti di cui all’art. 29 d.m. 2016: l’operazione unitaria non può essere rappresentata come una serie di interventi isolati per ottenere un beneficio superiore. Ai fini del requisito oggettivo, i misuratori di scambio fanno parte dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 2016 e la loro collocazione sulla medesima particella catastale è indice di contiguità. Il GSE, nel verificare i requisiti di ammissione, non sindaca la legittimità del titolo abilitativo e il procedimento non è soggetto a silenzio assenso, rientrando nella materia ambientale esclusa dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società titolare di un impianto eolico onshore di potenza inferiore a 0,060 MW, sito nel Comune di Borgia, chiedeva al GSE l’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal Titolo V del d.m. 23 giugno 2016. Il Gestore negava l’accesso, rilevando un artato frazionamento: l’impianto, unitamente a un altro impianto insistente sulla medesima particella, costituiva un unico impianto di potenza cumulata pari a 0,120 MW.
La società impugnava il diniego e il preavviso di rigetto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello, lamentando l’insussistenza dei presupposti dell’artato frazionamento, l’indebito sindacato del GSE sul titolo abilitativo e la formazione del silenzio assenso sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo oggettivo. La società sosteneva che gli impianti fossero collocati su particelle distinte e che la localizzazione dei contatori di scambio dipendesse da scelte del gestore di rete. Il Consiglio di Stato richiama la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 2016 e osserva che i misuratori fanno parte dell’impianto, essendo funzionali alla quantificazione degli incentivi. La circostanza che il loro posizionamento sia conformato dal gestore di rete non è dirimente, perché il gestore opera sullo stato di fatto esistente.
La Corte distingue i precedenti invocati dall’appellante — Cons. Stato, sez. II, n. 10404 del 2022 e n. 7108 del 2023 — rilevando che essi riguardano il punto di consegna (POD), estraneo all’impianto del privato, e non il misuratore, che l’art. 2 considera autonomamente. Richiama invece le proprie sentenze n. 4350 e n. 4351 del 2025 e la sentenza n. 2194 del 2024, che valorizzano la collocazione dei contatori sulla medesima particella e l’identità del produttore.
Sul piano soggettivo, la questione centrale è il momento di valutazione della riconducibilità a un unico produttore. La società sosteneva che rilevasse la data della domanda di incentivo. Il Collegio non accoglie la censura: poiché l’art. 29 d.m. 2016 impone l’equa remunerazione degli investimenti e l’incentivo decresce con la potenza, il momento logico è quello in cui l’impianto è realizzato e funzionante, cioè la entrata in esercizio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), d.m. 2016. Il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo non incide.
Il Collegio conferma la sussistenza di ulteriori indici sintomatici: la coincidenza delle date di richiesta dei titoli autorizzativi e di voltura da parte del medesimo soggetto, la coincidenza delle date di entrata in esercizio e il collegamento societario tra le società coinvolte. La lettura atomistica proposta dall’appellante non è condivisibile, perché gli elementi vanno valutati nel loro insieme.
Quanto agli altri motivi, il Consiglio esclude che il GSE abbia sindacato il titolo abilitativo: esso ha esercitato il potere di verifica dei requisiti per l’ammissione all’incentivo, e la qualificazione dell’impianto come artatamente frazionato compete al Gestore e non al Comune. Infine, il silenzio assenso non opera, sia per il disposto del par. 3.2 delle Procedure applicative, sia perché gli incentivi rientrano nella materia ambientale esclusa dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del GSE e compensazione verso i Ministeri.
Nota della Redazione
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