Frazionamento impianti fotovoltaici e abuso del diritto nel quarto conto energia (Cons. Stato n. 83 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce una declinazione, nel settore degli incentivi alle fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, principio immanente nell’ordinamento che non richiede apposite disposizioni settoriali. L’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 non ha natura costitutiva del divieto, ma si limita a positivizzare gli elementi connotanti la fattispecie elusiva. La decadenza dai benefici non integra autotutela quando si fonda su nuovi elementi istruttori acquisiti in un autonomo procedimento di verifica, con conseguente inapplicabilità dei presupposti e del termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il termine ragionevole introdotto dall’art. 56 d.l. n. 76/2020 opera solo per i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della novella.
Il Fatto
La società appellante è titolare, per subentro, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 960,00 kW, installato sulla copertura di un fabbricato adibito ad allevamento avicoli, ammesso nel 2012 alla tariffa incentivante del Quarto Conto Energia nella tipologia “impianto su edificio”. A seguito di un procedimento di verifica e di un sopralluogo, il Gestore dei servizi energetici ha contestato la sussistenza di un artato frazionamento rispetto a un secondo impianto della stessa società, entrambi entrati in esercizio il 25 agosto 2012 e originariamente riferibili a un unico soggetto responsabile.
Il GSE ha quindi dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe e disposto il recupero degli incentivi, pari a oltre un milione di euro, poi recuperati per compensazione. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, accogliendo solo in parte il secondo e annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame. La società ha proposto appello, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante sostiene che il GSE avrebbe agito in autotutela, rivalutando presupposti già noti al momento della domanda, con violazione dei requisiti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il Collegio richiama la distinzione tra autotutela e decadenza, segnata dall’effettuazione o meno di un’attività di controllo su nuovi elementi istruttori (Cons. Stato, sez. II, n. 2254 del 2024). Nel caso concreto il frazionamento catastale della particella, decisivo per gli approfondimenti, è emerso solo nel procedimento di verifica avviato nel 2016, con acquisizione di planimetria e visura storica successive al sopralluogo.
Il secondo motivo contesta la configurabilità dell’artato frazionamento, negando rilievo alla condivisione della cabina di consegna e del cavidotto e alla vicenda delle D.I.A. presentate nel 2011. La Corte ribadisce l’orientamento della Sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 3827 del 2025): il divieto di frazionamento esprime il generale abuso del diritto e l’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 ne è mera positivizzazione. L’elusione delle regole di settore non può fondare il diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante.
Il Collegio condivide la lettura del primo giudice: il frazionamento catastale, intervenuto poco prima dell’avvio delle pratiche, non persegue altra finalità che creare un’apparente cesura tra le particelle. La striscia di terreno della nuova particella, priva di autonoma funzione, esclude la contiguità tra gli impianti. A ciò si aggiungono gli assetti societari riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, la sincronia delle pratiche edilizie e la condivisione della cabina di consegna e dell’elettrodotto: un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti di frazionamento elusivo.
Il terzo motivo concerne il termine ragionevole introdotto dall’art. 56 d.l. n. 76/2020. La Corte conferma che la novella si applica ai provvedimenti adottati dopo la sua entrata in vigore e che la valutazione dei presupposti va riferita ai procedimenti avviati dopo il 17 luglio 2020 (Cons. Stato, sez. II, n. 2501 del 2022, n. 2747 del 2022, n. 9305 del 2025). Il provvedimento di decadenza, adottato nel 2019, resta estraneo a tale disciplina. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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