SCIA in sanatoria: nessun effetto senza provvedimento espresso del Comune (TAR Molise n. 242 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non si consolida per il mero decorso del termine dalla presentazione. A differenza dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che qualifica espressamente il silenzio come diniego, la norma non contempla alcuna ipotesi di silenzio significativo. La sanatoria di opere abusive già realizzate esige una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità e sulla quantificazione della sanzione pecuniaria. Il silenzio serbato dal Comune integra pertanto silenzio inadempimento, non assenso. Il diniego fondato su una pluralità di ragioni autonome è legittimo anche quando il ricorrente ne censuri una sola: le doglianze avverso la motivazione non impugnata sono inammissibili per carenza di interesse.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile a destinazione turistico-alberghiera presentano nel giugno 2021 una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, per regolarizzare alcune modifiche realizzate nel corso del 2007: parapetti sulla copertura, variazione delle forometrie sul prospetto posteriore e correzione di un errore grafico negli elaborati. Il tecnico incaricato esclude espressamente dalla sanatoria un corpo di fabbrica antistante, qualificato come indipendente e funzionalmente separato.

Il Comune avvia il procedimento, richiede la documentazione cartacea, sospende i termini e notifica un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Segue il diniego espresso. I ricorrenti impugnano sostenendo la tardività del provvedimento, per essere decorso il termine di trenta giorni, e l’illegittimità della motivazione incentrata su un manufatto estraneo all’oggetto della sanatoria. Chiedono anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del regime del silenzio. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato espresso nella Sez. II n. 1708 del 2023, il TAR rileva che l’art. 37 non prevede alcun silenzio significativo. La norma impone che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, perché solo il responsabile del procedimento può determinare il quantum della somma dovuta in caso di esito favorevole. La soluzione è coerente con la ratio della sanatoria di opere già realizzate, che richiede una verifica espressa della doppia conformità. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo.

Il Collegio rafforza la conclusione osservando che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico e che i ricorrenti non hanno mai ottenuto l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il silenzio iniziale del Comune non poteva dunque consolidare alcun effetto favorevole.

Quanto al secondo motivo, il TAR lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Il diniego impugnato si fonda su due componenti motivazionali autonome: da un lato il carattere abusivo del manufatto antistante, dall’altro il fatto che le opere oggetto della SCIA erano già state oggetto di una precedente istanza di sanatoria respinta nel 2010. Quest’ultima motivazione, già contenuta nel preavviso di rigetto, è di per sé sufficiente a sorreggere la determinazione negativa e non è stata oggetto di alcuna censura.

Il provvedimento si configura quindi come atto plurimotivato: le censure articolate avverso una sola delle componenti motivazionali risultano recessive, secondo l’insegnamento richiamato dal Consiglio di Stato, Sez. III. Il ricorso è respinto nel suo insieme.

Anche la domanda risarcitoria segue la sorte dell’impugnativa principale e viene disattesa, anche perché non coltivata nel corso del giudizio. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti costituite per sussistenza di eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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