Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front criteri calcolo (ABF Collegio di Bari n. 1846 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi non maturati, compresi quelli up front. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 ha travolto il richiamo alle disposizioni secondarie di trasparenza che limitava la riducibilità ai soli oneri recurring. I costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front, in assenza di patto contrario, seguono il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi. Gli oneri erariali non sono rimborsabili.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto ed estinto anticipatamente il rapporto, con emissione di conteggio estintivo al 30/11/2024. Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione prodromica, si è rivolta all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 552,00 a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di rete esterna, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, oltre agli interessi legali.

L’intermediario si è opposto sostenendo la natura up-front di tutte le voci richieste, in quanto remunerative di attività esaurite nella fase iniziale del rapporto. Ha inoltre invocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 e la CGUE del 09/02/2023 per escludere la rimborsabilità dei costi istantanei. In via subordinata ha affermato di aver già corrisposto, in ottica di maggior favore, € 108,62 e € 134,21 oltre al contributo di € 20,00, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021. L’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, aveva richiamato le norme secondarie di trasparenza della Banca d’Italia, circoscrivendo la riducibilità ai soli oneri recurring. La Corte Costituzionale n. 263/22 ha dichiarato illegittima quella clausola di richiamo, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., perché in tal modo si impediva il rimborso dei costi up front che l’art. 125-sexies TUB già consentiva di ottenere.

Il Collegio ribadisce che, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma, opera il principio di ripetibilità di tutti i costi, recurring e istantanei, già riconosciuto dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento. La nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, che impone l’indicazione analitica del criterio di riduzione e prevede in via residuale il costo ammortizzato, è dichiaratamente irretroattiva e non si applica ai rapporti anteriori.

Quanto alla CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), invocata dall’intermediario, il Collegio osserva che essa riguarda il credito immobiliare ai consumatori e ne evidenzia le specificità, sì da giustificare un approccio differenziato rispetto al credito al consumo. Le statuizioni della sentenza Lexitor non risultano quindi disattese, come già affermato nella decisione n. 5157/2023.

I criteri applicabili sono così fissati: proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front in assenza di diversa previsione pattizia, non rimborsabilità degli oneri erariali. Nel caso concreto il Collegio, conformemente ai precedenti dei Collegi territoriali richiamati, accerta la natura recurring delle commissioni di attivazione, di gestione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di rete esterna. Detratte le restituzioni già operate, il rimborso ancora dovuto è quantificato in € 440,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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