Preavviso di segnalazione in CRIF: onere probatorio e presunzioni di ricezione (ABF Collegio di Bari n. 2773 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia presuppone il rispetto del preavviso e la veridicità sostanziale dell’inadempimento. Il preavviso è atto recettizio ex artt. 1334 e 1335 c.c.: grava sull’intermediario l’onere di provare l’invio e l’effettiva ricezione. Tale prova può desumersi dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla molteplicità delle comunicazioni e dal comportamento del cliente che, dopo il preavviso, esegua pagamenti a deconto. Il disconoscimento della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento è contestabile solo con querela di falso, riservata al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo il diniego di diverse richieste di finanziamento, scopre di essere segnalato negativamente in CRIF dall’intermediario resistente. Un primo ricorso proposto nel settembre 2024 è dichiarato inammissibile per assenza di reclamo. Nel febbraio 2025 il ricorrente formula nuovo reclamo, contestando la legittimità delle segnalazioni per mancanza del preavviso ex art. 4, comma 7, del codice di deontologia.
L’intermediario resiste, sostenendo di aver inviato plurimi preavvisi a mezzo raccomandata A/R tra il 2018 e il 2021 e di aver segnalato solo a partire dal novembre 2022. Il ricorrente contesta le firme sugli avvisi di ricevimento, non riconoscendole come proprie, e lamenta che la ricevuta del 2018 rechi timbri con date non leggibili.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro: la segnalazione è legittima se sussistono il presupposto formale del preavviso e la veridicità sostanziale dell’inadempimento. Poiché il ricorrente contesta solo il profilo formale, la questione si concentra sulla prova della comunicazione preventiva, atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
Il Collegio ribadisce che il mancato assolvimento dell’onere probatorio determina la soccombenza dell’intermediario solo se, sulla base degli elementi acquisiti anche per presunzioni, non sia possibile formare il convincimento sull’effettiva ricezione. Richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 3089/2012 e la n. 4632/2023, che ha chiarito come il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione renda legittime solo le segnalazioni successive, restando illegittime quelle anteriori.
Nel caso concreto, l’intermediario documenta tre raccomandate A/R (agosto 2018, novembre 2019, aprile 2021), tutte con avviso di ricevimento attestante il ritiro. Il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale secondo cui la ricezione è provata quando l’inoltro avviene a mezzo raccomandata con avviso di ritiro, compiuta giacenza o trasferimento (Collegio di Roma n. 4096/2023, Collegio di Bari n. 2752/2023, Collegio di Napoli n. 2445/2022).
Quanto al disconoscimento della firma, il Collegio osserva che esso non può essere valorizzato se non con la querela di falso, riservata al giudice ordinario (Cass. n. 30318/2019; Collegio di Bari n. 4343/2024). Sulla corrispondenza di contenuto tra copia prodotta e missiva ricevuta opera una presunzione, salva la prova contraria del destinatario (Cass. n. 24149/2018).
Il Collegio valorizza infine la molteplicità delle comunicazioni e i pagamenti eseguiti dal ricorrente dopo ciascun preavviso, circostanze idonee a fondare la presunzione di ricezione (Collegio di Bari nn. 9809/2024, 11519/2024 e 11242/2022). Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Nota della Redazione
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